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Giurisprudenza

Conto corrente bancario: ripetizione dell’indebito e limiti alla consulenza tecnica d’ufficio

13 Novembre 2019

Cassazione Civile, Sez. VI, 30 ottobre 2019, n. 27776 – Pres. Genovese, Rel. Iofrida

Di cosa si parla in questo articolo

In materia di conto corrente bancario il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto, ovvero a farsi carico della produzione dell’intera serie degli estratti conto al fine di dimostrare sia gli avvenuti pagamenti sia rispetto ad essi la mancanza di una valida causa debendi.

Coerentemente con tale principio deve considerarsi nulla la consulenza tecnica d’ufficio che solleva l’attore in ripetizione dall’onere di provare, direttamente, quanto dedotto, acquisendo dalla banca la documentazione ritenuta utile.

In tal senso vale il principio secondo cui, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, anche quando questa sia percipiente, ossia disposta per l’acquisizione di dati la cui valutazione sia poi rimessa all’ausiliario, quest’ultimo non può avvalersi, per la formazione del suo parere, di documenti non prodotti dalle parti nei tempi e modi permessi dalla scansione processuale, pena l’inutilizzabilità, per il giudice, delle conclusioni del consulente fondate sugli stessi.

 

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