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Giurisprudenza

Contenuto essenziale dell’«estratto di conto» ex art. 50 TUB e riparto dell’onere probatorio

12 Febbraio 2021

Luca Serafino Lentini

Cassazione Civile, Sez. I, 24 dicembre 2020, n. 29577 – Pres. De Chiara, Rel. Di Marzio

Di cosa si parla in questo articolo

Nonostante il (diverso, rispetto a quello dell’art. 102 l. bancaria) dato testuale dell’art. 50 TUB, non può dirsi certo caduta in disuso la vecchia prassi bancaria di utilizzare il mero «saldaconto» quale titolo per giustificare le richieste di decreto ingiuntivo (per i riferimenti v. già Dolmetta, Dalla prassi di saldaconto all’«estratto di conto» dell’art. 50 TUB: stabilità dei singoli istituti ed efficienza del sistema, in ilcaso.it, 21 maggio 2018).

Ne è riprova la fattispecie concreta esaminata dalla Cassazione nell’ordinanza qui annessa, rispetto a cui il Tribunale e poi la Corte d’Appello (quest’ultima ritenendo l’appello inammissibile per manifesta infondatezza: sic!) avevano rigettato seccamente l’opposizione del cliente, argomentando dall’asserita genericità dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte, invece, della chiarezza del contenuto del documento (: un «saldaconto») prodotto dalla banca.

Sennonché – afferma la Cassazione, ribaltando il senso delle decisioni – una simile impostazione risulta «errata in diritto, sia dal versante sostanziale degli oneri probatori, sia, conseguentemente, da quello processuale dell’onere di contestazione da parte dell’opponente a decreto ingiuntivo», non appena si considera che il ricorso per ingiunzione era fondato sull’estratto conto di cui all’art. 50 TUB.

In effetti, l’attuale riferimento di cui all’art. 50 TUB all’«estratto conto» ha un contenuto sostanziale assai diverso rispetto al «saldaconto» di cui alla vecchia legge bancaria. In questa prospettiva, la nozione di «estratto conto», assente nel testo dell’art. 50 TUB, non può che essere ricostruita in via sistematica sulla base delle regole che il sistema vigente dedica a questa figura e quindi, oltre che dagli artt. 1853 e 1857 c.c., in special modo, sulla base dell’art. 119 TUB dove viene assunto come «documentazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto».

Di conseguenza, come già affermato dalle Sezioni Unite (n. 6707/1994) – posta la finalità della norma di tutelare il correntista anche nel giudizio eventualmente susseguente al monitorio, consentendogli di contestare consapevolmente le risultanze del documento su cui si fonda l’ingiunzione – è necessario che l’estratto conto «riproduca integralmente i dati annotati nella scheda di conto e relativi a tutte le operazioni effettuate sullo stesso», in modo che sia possibile ricostruire, nello sviluppo temporale del rapporto, la sussistenza del credito fatto valere con l’ingiunzione; ciò che il «saldaconto», per contro dotato di mera natura riassuntiva del debito finale, non consente di fare.

Ne consegue, sul piano sostanziale probatorio, che l’onere dell’ingiunto di prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti posti dall’attore in monitorio non può certo realizzarsi quando il documento previsto dall’art. 50 TUB, che fonda la richiesta d’ingiunzione, «non contiene un completo resoconto delle partite di dare e avere tale da palesare la sussistenza del credito azionato in monitorio» impedendo di effettuare un controllo in ordine alle poste considerate e ai conteggi compiuti. In questi casi, il documento prodotto ex art. 50 TUB non costituisce prova del credito vantato dalla banca nei confronti del correntista.

 

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