WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03

WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei. Nuovi adempimenti per le banche/PSP
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

La confideiussione non presuppone la prova scritta purché sussista l’interesse comune a tutti i fideiussori

18 Maggio 2016

Nicolò Piccaluga, trainee lawyer presso Giovanardi e Associati Studio Legale

Cassazione Civile, Sez. I, 24 febbraio 2016, n. 3628

L’istituto della “confideiussione” di cui all’art. 1946 cod. civ., è caratterizzato, nei suoi presupposti, da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente dall’interesse comune di garantire lo stesso debito e lo stesso debitore.

Con la pronuncia in commento, la prima sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che si può configurare un caso di confideiussione pur in assenza della prova scritta del contratto, purché sia rinvenibile la sussistenza di interesse comune a tutti i fideiussori.

Confermando quanto già espresso dalla Suprema Corte in precedenti decisioni, gli Ermellini hanno rilevato che “l’art. 1937 cod. civ., laddove prescrive che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, deve essere interpretato nel senso che non è necessaria la forma scritta o l’adozione di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile”.


WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03

WEBINAR / 27 marzo
I servizi finanziari conclusi a distanza alla luce della Direttiva (UE) 2023/2673
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 13/03
Iscriviti alla nostra Newsletter