La Cassazione civile, Sez. III, con ordinanza del 24 giugno 2026, n. 21651 (Pres. Scarano, Rel. Pellecchia) si è pronunciata sulla possibilità per il fideiussore di opporre all’istituto di credito creditore il concorso colposo di quest’ultimo, con il debitore garantito, nella concessione abusiva di credito.
La Corte ricorda preliminarmente come la concessione abusiva del credito, sussista nell’ipotesi in cui “l’erogazione o il mantenimento del finanziamento avvenga in favore di un soggetto che versi in una situazione di grave difficoltà economico‑finanziaria e in assenza di concrete prospettive di risanamento, con conseguente aggravamento del dissesto”.
La rilevanza di tale condotta abusiva, precisa la Corte, non può essere limitata alle sole azioni risarcitorie esperibili dalla curatela fallimentare o dal debitore principale: ai sensi dell’art. 1945 C.c., infatti, il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale e che attengono al rapporto garantito, con esclusione soltanto di quelle personali.
La Corte, in tale occasione, ha rilevato come il fideiussore ben possa opporre al creditore l’eccezione di concorso colposo ex art. 1227 C.c.: tale disposizione, infatti, non fa che esprimere un principio generale applicabile a ogni forma di responsabilità, anche quella derivante da inadempimento contrattuale, potendo la condotta del creditore incidere sulla determinazione del danno risarcibile e sull’estensione dell’obbligazione.
Tale principio, infatti, consente di ridurre la pretesa creditoria nell’ipotesi in cui risulti che il creditore-istituto di credito abbia concorso colposamente alla produzione del danno o all’aggravamento dell’esposizione debitoria.
La condotta creditoria, infatti, può essere ritenuta concausa del pregiudizio lamentato, ove risulti contraria ai canoni di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto.
L’eccezione di concorso colposo del creditore, di cui all’art. 1227 C.c., non integra un’eccezione in senso proprio, ma una mera difesa, con conseguente possibilità di essere rilevata d’ufficio nell’ipotesi in cui emerga dalle risultanze probatorie.
La Corte ha, quindi, precisato come il fideiussore sia legittimato a opporre l’eccezione al creditore circa la condotta colposa di quest’ultimo nella concessione o nel mantenimento del credito, allo scopo di ottenere una riduzione o esclusione della pretesa oggetto di garanzia. Il giudice di merito, ogniqualvolta ciò risulti dedotto o comunque emergente dagli atti, dovrà confrontarsi con tale profilo.

