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Giurisprudenza

Commissione di massimo scoperto: ultimi orientamenti del Tribunale di Milano

29 Marzo 2013

Tribunale di Milano 27 marzo 2013

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 27 marzo 2013 il Tribunale di Milano affronta diverse questioni afferenti il rapporto di conto corrente tra banca e cliente, fra cui l’applicazione della commissione di massimo scoperto, le valute dei versamenti, il tasso debitore, le spese e la periodicità di liquidazione degli interessi debitori.

Per quanto riguarda la commissione di massimo scoperto, che qui maggiormente interessa, il Tribunale evidenzia come il contratto di c/c, stipulato nel 2003, prevedesse espressamente tale onere, precisandone anche la misura. Secondo il Tribunale, l’autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall’art. 1322 c.c. consente alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa è volta a remunerare l’onere della banca di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto di conto (cfr. Istruzioni Banca d’Italia per rilevazione tassi usura, ed. 2002, par. C5) ed è quindi meritevole di tutela giuridica. Non sussiste, conseguentemente, la denunciata nullità del patto per difetto di causa.

A ciò si aggiunga che, successivamente alla stipula del contratto oggetto di causa, è intervenuto lo stesso legislatore a disciplinare la c.m.s., dapprima con l’art. 2-bis, decreto-legge n. 185/2008, conv. dalla legge 2/2009 e quindi con l’art. 117-bis TUB (introdotto con la legge n. 214/2011), il che attesta che anche l’ordinamento positivo ha riconosciuto la meritevolezza degli interessi perseguiti con la pattuizione della c.m.s.

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