WEBINAR / 25 Giugno
Revocatoria fallimentare: novità per le banche


Gli atti revocabili alla luce della giurisprudenza più recente

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 04/06


WEBINAR / 25 Giugno
Revocatoria fallimentare: novità per le banche
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Cointestazione di conto corrente: la facoltà di operare disgiuntamente è limitata alla quota di spettanza

25 Agosto 2020

Cassazione Civile, Sez. L, 27 luglio 2020, n. 15966 – Pres. Negri Della Torre, Rel. De Gregorio

Di cosa si parla in questo articolo

Nel conto corrente bancario intestato a due o più persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall’art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall’art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente; sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all’intero svolgimento del rapporto.

 

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 9 Giugno
Documenti informatici: archiviazione, conservazione e consegna


Fra sistemi di conservazione e responsabilità di soggetti vigilati

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 15/05


WEBINAR / 30 Giugno
Attuazione CCD 2: problematiche applicative


Questioni connesse alla concessione del credito e alla gestione del rapporto

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/06

Iscriviti alla nostra Newsletter