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Giurisprudenza

Le CMS, per il periodo anteriore al gennaio 2010, sono da includere o meno nel calcolo del TEG?

29 Agosto 2017

Gilda Avena, Avvocato e Dottoranda di ricerca in Imprese Mercati e Consumatori, Università Roma Tre

Cassazione Civile, Sez. I, 20 giugno 2017, n. 15188 – Pres. A. Didone, Rel. A. A. Dolmetta

Di cosa si parla in questo articolo

La Prima Sezione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, oggetto di contrasto oltre che ritenuta di massima di particolare importanza, se la nuova disciplina in tema di commissione di massimo scoperto introdotta dall’art. 2-bis della l. n. 2 del 2009 abbia natura di interpretazione autentica della normativa in materia di usura, ovvero presenti carattere innovativo, essendo tesa a stabilire, solo per i rapporti sorti dopo l’entrata in vigore della detta legge, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ai sensi dell’art. 644, comma 3, c.p., con la conseguenza che, in riferimento ai rapporti precedenti, la determinazione del tasso effettivo globale, ai fini della valutazione del carattere usurario degli interessi applicati, deve aver luogo senza tener conto della commissione di massimo scoperto.

In particolarela Corte di Cassazione si sofferma su due profili di contrasto ritenuti di maggiore rilevanza:

1) Rapporto tra la L. 108/96 e l’art. 644 c.p., da un lato, e la L. 2/2009 di conversione del D.L. 185/2008, dall’altro: interrogandosi se L. 2/2009 ha valenza interpretativa o, al contrario, novativa;

2) Questione dell’accertamento usurario mediante confronto di parametri disomogenei.

Sotto il primo profilo si evidenzia il contrasto fra due orientamenti:

Per un orientamento, la norma dell’art. 2-bis della L. 2/2009 «integra un vero e proprio mutamento innovativo della disciplina» della materia. Tale mutamento viene individuato non già nei confronti dell’insieme normativo formato dall’art. 644 cod. pen. (ovvero art. 1 legge n. 108/1996), né nei confronti del disposto dell’art. 1815 cod. civ., ma nei soli confronti del comma 3 dell’art. 644 cp ossia il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. La commissione di massimo scoperto, secondo questo orientamento, andrebbe considerata ai fini del calcolo dell’usurarietà solo per i contratti successivi al gennaio 2010 e non anche per quelli precedenti.

Per un altro orientamentoil comma 2 dell’art. 2-bis della L. 2/2009 è regola di interpretazione autentica dell’art. 644 cp in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme. La commissionedi massimo scoperto, secondo questo orientamento, integra, quale costo addossato al debitore, unaspecifica forma di «remunerazione» del credito, pertanto va sempre considerata, senza alcuna distinzione pre o post gennaio 2010, ai fini della determinazione del TEG.

In merito al secondo profilo l’ordinanza sancisce come il principio di omogeneità dei dati da comparare ai fini della rilevazione della condotta usuraria, non è in alcun modo espresso dalla L. 108/96, la quale “contempla espressamente l’eventualità della non omogeneità dei dati da porre a confronto”. Prosegue la Corte evidenziando come “in ogni caso è da riscontrare che il contesto della vigente legge antiusura non esplicita una regola di omogeneità dei dati in comparazione; e neppure la suppone in via necessaria”. Inoltre si evidenzia che le Istruzioni della Banca d’Italia non sono rivolte ai privati, ma soltanto ed esclusivamente agli intermediari; “Le dette istruzioni, in altri termini, non hanno, né propongono, alcun contatto o interferenza con i negozi dell’autonomia dei privati”, di fatto non rendendo necessario per la valutazione dell’usurarietà dei contratti stipulati dagli intermediari con i privati l’applicazione del principio di omogeneità ai fini della determinazione della natura usuraria degli stessi.

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