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Giurisprudenza

Clausole abusive: vanno esaminate dal Giudice anche in sede di esecuzione forzata

29 Febbraio 2024

Corte di Giustizia, Sez. IX, 18 gennaio 2024, causa C‑531/22 – Pres. Spineanu-Matei, Rel. S. Rodin

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Giustizia, nella causa C‑531/22, il 18 gennaio 2024 si è pronunciata in ordine al potere del giudice di esaminare d’ufficio la sussistenza di eventuali clausole abusive, nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata.

Nell’ambito dello stesso procedimento, ha inoltre valutato se sia consentito applicare a tutti i contratti analoghi conclusi dai consumatori un registro nazionale delle clausole contrattuali di condizioni generali dichiarate illecite.

Questi i principi di diritto espressi dalla Corte:

  1. L’art. 6, paragrafo 1, e l’art. 7, paragrafo 1, della Direttiva 93/13/CEE (concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori), devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che preveda che un giudice non possa procedere d’ufficio a un esame del carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto in sede di controllo di un procedimento di esecuzione forzata, fondato su una decisione che dispone un’ingiunzione di pagamento avente autorità di cosa giudicata.

Ma solo alla duplice, alternativa condizione:

–        che non sia previsto normativamente un simile esame nella fase dell’emissione dell’ingiunzione di pagamento;

–        che un simile esame sia previsto solo nella fase dell’opposizione proposta avverso l’ingiunzione di pagamento, qualora sussista un rischio non trascurabile che il consumatore interessato non proponga l’opposizione richiesta, per le seguenti ragioni:

    • a causa del termine particolarmente breve previsto a tal fine
    • in considerazione delle spese che un’azione giudiziaria implicherebbe rispetto all’importo del debito contestato
    • perché la normativa nazionale non prevede l’obbligo che siano trasmesse a tale consumatore tutte le informazioni necessarie per consentirgli di determinare la portata dei suoi diritti.
  1. L’art. 3, paragrafo 1, l’art. 6, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’art. 8 della Direttiva 93/13, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale l’iscrizione di una clausola di un contratto nel registro nazionale delle clausole illecite abbia per effetto che tale clausola sia considerata abusiva in qualsiasi procedimento che coinvolga un consumatore:
    • compreso il procedimento nei confronti di un professionista diverso da quello contro il quale era stato avviato il procedimento per l’iscrizione di detta clausola in tale registro nazionale
    • anche qualora la stessa clausola non presenti una formulazione identica a quella registrata, ma abbia la stessa portata e produca gli stessi effetti sul consumatore.
Di cosa si parla in questo articolo

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