La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13670 del 21 maggio 2025 (Pres. E. Scoditti, Rel. F.V.A. Rolfi), si è pronunciata sulla natura del conto anticipi e sulla possibilità delle parti, nella prassi bancaria, di decidere come regolare i loro rapporti.
Ovvero, se considerare tale tipo di conto un conto separato – e in quel caso «il saldo a debito del “conto anticipi” rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente» – ovvero come un conto transitorio, collegato agli altri, – e in quel caso «il saldo a debito del “conto anticipi” è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi» – con lo scopo di dare evidenza contabile circa le anticipazioni sui crediti concesse e riportate nei conti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto.
In particolare, nel caso di specie, l’istituto di credito, ricorrente incidentale, lamentava la violazione dell’art. 112 C.p.c. perché la sentenza d’appello avrebbe omesso di computare il passivo della rideterminazione del saldo nonostante l’oggetto della domanda del correntista concernesse sia il rapporto di conto corrente sia diversi rapporti di conto anticipi.
Detto motivo è stato respinto.
Infatti, ad avviso della Corte, nel caso in esame la corte territoriale ha svolto detto accertamento e, anzi, ha «operato una vera e propria distinzione, in quanto ha accertato che il credito recato da due dei quattro conto anticipi era in “in linea capitale” ed autonomamente azionabile – con ciò intendendo che gli stessi costituivano posizioni giuridicamente distinte – mentre, in relazione ad altri due conti anticipi, ha ritenuto che gli stessi fossero collegati al conto corrente e che quindi si dovesse procedere alla “riclassificazione dei collegati conti anticipi” ai fini della determinazione del saldo del conto corrente ordinario»
In definitiva, la Corte sul tema ha stabilito che «quando è presente un “conto anticipi”, il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l’autonomia dagli altri conti».