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Giurisprudenza

“Beneficio del saldo zero” e domande contrapposte di banca e correntista

9 Maggio 2025

Sentenza segnalata dal Dott. Luigi Nannipieri, Giudice della Corte d’Appello di Firenze

Corte d’Appello di Firenze, 27 marzo 2025, n. 797

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza del 27 marzo 2025, n. 797 la Corte d’Appello di Firenze si pronuncia relativamente alla tematica del riparto dell’onere della prova fra correntista e banca in caso di domande contrapposte relative al saldo del conto corrente, e, in particolare, sull’applicabilità del c.d. “beneficio del saldo zero” al correntista convenuto che agisca tuttavia in via riconvenzionale

La vicenda trae origine dall’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze, su istanza della banca creditrice, nei confronti della società debitrice e dei garanti personali.

Nel caso di specie, il Tribunale di merito aveva accolto parzialmente l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo, ma condannando comunque gli opponenti, in solido, al pagamento del saldo del finanziamento, oltre a ulteriori somme connesse all’esecuzione dello stesso.

Avverso tale decisione, il debitore principale e i fideiussori proponevano gravame, deducendo l’erroneità della ricostruzione del saldo di conto corrente operata dal primo giudice, il quale non avrebbe applicato il principio del c.d. “saldo zero”, nonostante la documentata assenza degli estratti conto iniziali.

L’applicazione del principio del c.d. “saldo zero” implica in particolare che, in caso di mancata produzione degli estratti conto integrali ad opera della parte attrice, il saldo iniziale del rapporto debba essere azzerato, con la conseguenza che tutte le operazioni successive devono essere valutate alla luce di un saldo pari a zero. 

Secondo gli appellanti, il Tribunale avrebbe dovuto conformarsi al recente orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 35979/2022) in base al quale, in difetto di integrale documentazione del rapporto, lo stesso deve essere ricostruito azzerando il saldo iniziale, a garanzia dell’equilibrio dell’onere probatorio.

La Corte d’Appello, nel rigettare l’impugnazione, si discosta tuttavia da tale ricostruzione, aderendo a un differente orientamento giurisprudenziale, secondo cui, laddove alla domanda di pagamento proposta dalla banca si contrapponga una domanda riconvenzionale di ripetizione d’indebito formulata dal correntista, entrambe le parti restano onerate della prova delle rispettive pretese, non potendo alcuna di esse trarre vantaggio dalla carenza probatoria della controparte.

Ne consegue che, in assenza di estratti conto iniziali, le domande contrapposte debbono essere valutate in modo autonomo e progressivo: a partire dal “saldo zero” per la domanda della banca, e dal primo saldo a debito documentato, per la pretesa del correntista, pervenendo comunque a una determinazione univoca del saldo finale.

Secondo i giudici di seconde cure, tale impostazione, difforme rispetto all’indirizzo più recente della Cassazione, garantisce il rispetto del principio generale dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., evitando indebiti vantaggi probatori a favore del correntista per effetto del solo difetto di allegazione della controparte.

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