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Giurisprudenza

Azione giudiziale del correntista nei confronti della banca per l’accertamento negativo del debito

8 Marzo 2017

Miriam Ghilardi, Trainee Lawyer presso Frau Ruffino Verna

Tribunale di Cosenza, 16 febbraio 2017, n. 332 – G.I. Granata

Di cosa si parla in questo articolo

Il correntista che agisce in giudizio per l’accertamento negativo del debito nei confronti della banca in considerazione delle somme indebitamente versate all’istituto a titolo di interessi anatocistici e/o usurari oltre che di commissioni e spese asseritamente non dovute, è gravato dall’onere di provare, ex art. 2697 c.c., l’esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa rispetto alle quali l’applicazione degli interessi anatocistici e/o usurari, oltre che di commissioni e spese asseritamente non pattuite, avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.

 

La pronuncia si uniforma all’orientamento di legittimità (v. Cass. Civ. 9201/2015; Cass. Civ. 9009/2012 e Cass. Civ. 23229/2004) che sancisce l’inderogabilità del principio secondo cui l’onere probatorio è gravante su chi intenda far valere in giudizio un diritto, anche qualora il giudizio abbia ad oggetto “fatti negativi”, che hanno comunque carattere costitutivo.

Il giudice di merito precisa che l’orientamento consolidato in materia di azione di ripetizione dell’indebito è applicabile anche alle azioni di accertamento negativo in quanto vi è identità di ratio e, per l’effetto, l’onere probatorio in capo al correntista deve essere assolto mediante la produzione, oltre che degli estratti di c/c relativi a tutto il periodo contrattuale, anche e soprattutto dei contratti di conto corrente e delle condizioni generali di contratto (v. Trib. Vicenza 09/02/2009; Trib. Napoli, 04/11/2010; Trib. Bari, 17/11/2011; Trib. Cagliari sent. nn. 354/2013 e 1573/2013). A tal proposito, il correntista non può sopperire a un’eventuale carenza probatoria mediante ordine di esibizione, rivolto alla banca, della documentazione su cui si fonderebbe la domanda qualora l’ordine abbia ad oggetto documenti direttamente accessibili dalla parte ex art. 119 TUB, e cioè documenti che la parte avrebbe dovuto previamente acquisire in via stragiudiziale e dunque allegare agli atti di causa (v. Cass. Civ. 19575/2005; Trib. Legnano 11/07/2003).

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