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Giurisprudenza

Azione diretta del terzo trasportato: sentenza Sezioni Unite Cassazione

30 Novembre 2022

Cassazione Civile, Sez. Un., 30 novembre 2022, n. 35318 – Pres. Spirito, Rel. Sestini

Di cosa si parla in questo articolo

Con Sentenza n. 35318 del 30 novembre 2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse in materia di azione diretta in favore del terzo trasportato nei confronti dell’assicurazione prevista dall’art. 141 cod. ass.

I principi di diritto delle Sezioni Unite sull’azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell’assicurazione

L’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.

La tutela rafforzata riconosciuta dall’art. 141 cod. ass. al traporta o danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile.

Nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.

L’ordinanza interlocutoria sull’azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell’assicurazione

L’ordinanza interlocutoria n. 40885/2021 ha rilevato che il ricorso pone la questione della «applicabilità dell’art. 141 cod. ass. (anche) in caso di sinistro nel quale non risultino coinvolti veicoli diversi da quello sul quale viaggiava la persona trasportata deceduta», evidenziando l’esistenza di un contrasto interno alla giurisprudenza della Terza Sezione civile e – «comunque» – di una questione di massima di particolare importanza tale da giustificare l’intervento delle Sezioni Unite.

Il contrasto è stato individuato fra un primo orientamento affermato da Cass. n. 16477/2017 e uno successivo espresso da Cass. n. 25033/2019 e da Cass. n. 17963/2021.

Il primo Orientamento della Cassazione sull’azione diretta del terzo trasportato del 2017

La prima pronuncia (ord. n. 16477/2017) – relativa ad una vicenda in cui l’attore aveva riportato lesioni mentre viaggiava come trasportato a bordo della propria vettura, condotta al momento dalla sorella, a seguito dello scontro con un veicolo rimasto sconosciuto – ha formulato il seguente principio di diritto: «la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell’assicuratore del vettore, ai sensi dell’art. 141 cod. ass., anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato».

La Corte ha dichiarato di privilegiare una «interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in cui si prescinde, per la legittimazione ad esercitare l’azione diretta, dalla ripartizione delle responsabilità tra i conducenti dei veicoli, e, a monte, dalla stessa identificazione del secondo veicolo e del civilmente responsabile, per privilegiare, in ogni ipotesi di danno ad un trasportato su vettura per motivi che esulano dal fortuito, la possibilità in favore di questi di poter esercitare l’azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore»; ha aggiunto che, «a ben guardare, la formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito, ma non esige affatto, per l’integrazione della sua fattispecie, che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi. Data questa lettura la necessità che esista un secondo veicolo assicurato scolora sullo sfondo».

Il secondo Orientamento della Cassazione del 2019 e 2021

La seconda pronuncia (sent. n. 25033/2019), che ha escluso l’azione diretta del terzo trasportato a bordo di un motoveicolo che aveva subito una brusca caduta al suolo, risulta così massimata: «ai sensi dell’art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest’ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli».

La Corte ha ritenuto che «il coinvolgimento di (almeno) due veicoli sia il presupposto per l’operatività della norma, non richiedendosi, invece, necessariamente la loro collisione, essendo, così, la stessa destinata ad operare anche con riferimento a quella vasta tipologia di sinistri rispetto ai quali non vi è spazio per l’applicazione dell’art. 2054, comma 2) cod. civ.» (come nell’ipotesi «in cui il mezzo tagli la strada ad un altro ed il conducente di quest’ultimo, per evitare la collisione, esca fuori strada, cagionando danni al trasportato», oppure nel «caso di un mezzo che si immetta in autostrada contromano, costringendo gli altri veicoli a manovre improvvise ad alta velocità con conseguente impatto contro il guard-rail»)

La pronuncia più recente (sent. n. 17963/2021) è stata così massimata: «in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l’art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo “caso fortuito”, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto, ma con l’incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione; ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l’art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l’assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall’art.2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione sostanzialmente corrispondente all’esimente del caso fortuito».

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