WEBINAR / 30 Settembre
DORA e subappalto di servizi ICT


Gestione del rischio ICT e dei contratti nei nuovi RTS DORA

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/09


WEBINAR / 30 Settembre
DORA e subappalto di servizi ICT
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Astreinte: alla Corte Costituzionale i limiti e i poteri del GE

29 Luglio 2025

Sentenza segnalata dal dott. Michele Papa, dell’Ufficio del Processo presso il Tribunale di Brindisi

Tribunale di Brindisi, 28 luglio 2025 – Dott. Antonio Ivan Natali

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 28 luglio 2025, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità dell’art. 614 bis C.p.c., nella formulazione previgente alla riforma Cartabia, nella parte in cui non prevede la possibilità, da parte del Giudice dell’esecuzione, di determinare ex post un tetto quantitativo massimo all’operare delle misure di c.d. astreinte ex art. 614 bis C.p.c.

Questo il quesito posto alla Consulta:

“Voglia dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 614 bis cpc – nella formulazione applicabile, pro tempore, alla fattispecie concreta – nella parte in cui – legittimando un vincolo sine die e, quindi, perpetuo – non prevede, da parte del Giudice dell’opposizione a precetto, l’esercizio, su istanza di parte o d’ufficio, del potere di determinare un tetto quantitativo massimo (o anche solo temporale) all’operare delle misure ex art. 614 bis cpc. Ciò, nell’ipotesi in cui tale fissazione non sia già avvenuta, ex ante, da parte del giudice della cautela, oppure da parte dal giudice del merito (e sempre che non esista un giudicato sul punto)”.

In riferimento al caso di specie, che vedeva contrapposti in una vertenza di risarcimento del danno due medici e un paziente, nel corso del giudizio cautelare veniva disposto il sequestro giudiziario di documentazione medica, e la contestuale determinazione, ai sensi dell’art. 614-bis C.p.c., di una somma di denaro per “ogni giorno” di ritardo nell’esecuzione della consegna intimata (quale misura di c.d. astreinte).

Dopo la notifica del precetto riferito a tale somma, nel frattempo maturata, da parte del paziente, uno dei professionisti si opponeva a precetto ex art. 615 C.p.c., al fine di ottenere una riduzione del “quantum” della misura coercitiva.

Il G.E, rilevato che non fosse ammissibile una riduzione delle misure ex art. 614 bis C.p.c. su istanza di parte o anche d’ufficio, alla luce della giurisprudenza di legittimità più recente sul punto (Cass. 22714/2023), sottoponeva alle parti, in udienza, la possibilità, per il Giudice dell’opposizione a precetto (non essendo stato fatto dal giudice della cautela o del merito), di predeterminare un tetto quantitativo massimo all’operare della misura pecuniaria irrogata ex art. 614 bis C.p.c.

L’ordinanza del Tribunale di Brindisi pone dunque al Giudice delle leggi una questione che ha già suscitato un vivace dibattito a livello interpretativo, in quanto involgente anche il rapporto fra l’istituto dell’astreinte o penale c.d. sine die (e, quindi, perpetua) e alcuni principi generali del sistema ordinamentale, anche di rilievo costituzionale e sovranazionale (come il tradizionale divieto di vincoli perpetui).

Solo a seguito della riforma del 2022,  la nuova formulazione dell’art. 614 bis C.p.c. – inapplicabile nel caso di specie, ratione temporis –  ha previsto che, nell’applicazione della misura coercitiva indiretta, il giudice, che ha emesso il provvedimento recante le misure di astreinte,  “può, ma non deve, “fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile”.

La vecchia formulazione della norma, applicabile ratione temporis, nulla prevedeva al riguardo.

Nondimeno, né la norma previgente né la nuova – conservando una rigida dicotomia fra fase della cognizione e fase dell’esecuzione – consentono al GE di fissare un tetto massimo o un termine finale di durata dell’astreinte, irrogata dal Giudice della cognizione.

Infatti, tale facoltà parrebbe concessa – e solo dalla novella – in alternativa:

  • al giudice della cognizione, ovvero a quello che abbia emesso la misura in sede cautelare o che tale misura abbia a emettere ex novo o a confermare in sede di merito
  • al giudice dell’esecuzione, ma senza alcuna possibilità per quest’ultimo di poter intervenire, seppure solo in chiave specificativa e integrativa e non correttiva, sull’operato del secondo.

Nel caso di specie, il giudice del cautelare, in sede di emissione dell’ordinanza, non fissava un limite temporale di operatività della misura, superato il quale si potesse (e dovesse) prendere atto della sua esorbitanza sopravvenuta.

Come evidenziato dal remittente, si è creata, quindi, una situazione paradossale (peraltro, non eccezionale, ma suscettibile di riproporsi anche in altre fattispecie): l’astreinte – sia che la si riscostruisca in termini risarcitori,  sia che la si consideri come finalizzata a sanzionare  l’inadempimento di un’obbligazione di consegna rientrante nell’adempimento del contratto di prestazione d’opera professionale – permetterebbe al creditore di conseguire, anzitempo, quanto richiesto nel successivo giudizio di merito, con domanda di  risarcimento per equivalente  derivante dalla violazione contrattuale o, persino, di conseguire una misura economica sine die e, per sua stessa natura, sproporzionata.

Ciò, peraltro, senza che sia in qualche modo previsto che, nell’ipotesi in cui, come quella di cui al caso di specie, venga ad essere riconosciuta al creditore una tutela risarcitoria per equivalente, la sanzione irrogata sia destinata a cessare di operare per il futuro.

Peraltro, il Tribunale rimettente tenta di fornire un’interpretazione costituzionalmente conforme evidenziandone, al contempo, tuttavia i limiti prospettabili.

Tale interpretazione conforme sembrerebbe doversi escludere, nonostante il tentato richiamo ai principi generali di:

  • buona fede oggettiva che sembrerebbe ristretta all’ambito negoziale
  • equità, secondo molti, richiedente, per la sua operatività, un’espressa previsione di legge
  • della generale rilevanza delle sopravvenienze e della correlata clausola rebus sic stantibus: ciò, in considerazione della difficoltà di qualificare, nei suddetti termini, l’esorbitanza della somma maturata, sulla base di una misura, periodica, fin dall’origine predefinita e conosciuta dal destinatario; da ciò, al contempo, la non invocabilità dell’art. 669 decies C.p.c., in materia di revoca delle misure cautelari.

Ciò premesso, a giudizio del Tribunale remittente, tale assetto regolatorio parrebbe, ad una valutazione preliminare e di non manifesta infondatezza, quale è tenuto il Giudice remittente, porsi in contrasto:

  • coi richiamati principi costituzionali di ragionevolezza e di proporzionalità, per l’evidente esorbitanza del sacrificio economico inferto al destinatario della misura
  • con il principio costituzionale di uguaglianza, l’ordinamento prevedendo, in altre sedi normative (come quella della caparra confirmatoria e della penale) in presenza di un sacrificio patrimoniale manifestamente sproporzionato, forme di riequilibrio, variamente modulate, peraltro, disponibili anche d’ufficio
  • sotto il profilo della tutela del dominium, con l’art. 42, c. 4, Cost. e – data la valenza di diritto personale, fondamentale, della Persona cui lo stesso viene elevato dal sistema convenzionale – con l’art. 117 Cost., come integrato, quale norma interposta, dell’art. 1 del Protocollo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU): una penale sproporzionata e sine die espone la sfera patrimoniale del destinatario della stessa – e, dunque, i beni di tal ultimo – al pericolo di un’esecuzione forzosa, sia mobiliare che immobiliare, con compressione ingiusta dell’oggetto del suo dominium
  • con gli artt. 24, 113 Cost., 6, 13 CEDU e 47 Cost, che positivizzano, a vari livelli, il principio di effettività della tutela: infatti, lo strumentario processuale attuale non consentirebbe al Giudice dell’esecuzione di porvi rimedio d’ufficio al sacrificio sproporzionato cui è esposto il destinatario della misura, ponendo alla misura un tetto massimo (né quantitativo né temporale).
Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 30 Settembre
DORA e subappalto di servizi ICT


Gestione del rischio ICT e dei contratti nei nuovi RTS DORA

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/09

Iscriviti alla nostra Newsletter