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Giurisprudenza

L’assicurazione sulla vita a beneficio di terzi non «familiari» si presume atto di liberalità

21 Marzo 2016

Cassazione Civile, sez. III, 19 febbraio 2016, n. 3263

Di cosa si parla in questo articolo

Nell’assicurazione sulla vita, l’indicazione di un terzo come beneficiario di persona non legata al designante da un vincolo di mantenimento o di dipendenza economica, deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta. Ne consegue che ad essa è applicabile l’art. 775 c.c. e se, compiuta da incapace naturale, è annullabile a prescindere dal pregiudizio che quest’ultimo possa averne risentito.

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