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Giurisprudenza

Ancora sulla qualificazione della polizza fideiussoria come contratto autonomo di garanzia

5 Maggio 2021

Alessandra Camedda, Ricercatrice di Diritto dell’economia nell’Università di Cagliari

Cassazione Civile, Sez. II, 9 marzo 2021, n. 6467 — Pres. D’Ascola, Rel. Fortunato

Di cosa si parla in questo articolo

È corretta la qualificazione come contratto autonomo di garanzia, operata dal giudice di merito, di una polizza fideiussoria rilasciata dall’impresa assicurativa a garanzia delle obbligazioni assunte con un contratto preliminare di permuta, avendo queste ad oggetto prestazioni infungibili ed insuscettibili di adempimento diretto, in via solidale, da parte del garante. Tale qualificazione trova conforto nella previsione dell’obbligo per il garante di effettuare il pagamento “a semplice richiesta scritta”, senza necessità del consenso del debitore principale e con esclusione della facoltà di quest’ultimo di opporre eccezioni nei rapporti con il garante, in deroga all’art. 1952, co. 2, c.c.

Ritorna all’attenzione della Cassazione il noto tema della individuazione degli indici di autonomia della garanzia assunta dall’impresa di assicurazione mediante polizza fideiussoria.

Chiamata a pronunciarsi sulla natura autonoma o accessoria di una polizza fideiussoria rilasciata a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni (realizzazione e cessione di alcune unità immobiliari) assunte da una impresa edile con un contratto preliminare di permuta, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6467 del 9 marzo 2021, ha ritenuto corretta la qualificazione in chiave di contratto autonomo di garanzia operata dal giudice di merito.

Rammenta la S.C. che, in applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947), il carattere infungibile della prestazione garantita — insuscettibile di adempimento diretto, in via solidale, da parte del garante — deponenel senso della natura atipica ed autonoma della polizza fideiussoria, destinata ad assolvere la funzione di tenere indenne il creditore delle conseguenze pregiudizievoli dell’inadempimento dell’obbligazione principale mediante una prestazione diversa da quella inadempiuta.

La volontà delle parti di stipulare un contratto autonomo di garanziadeve, inoltre, ritenersi rafforzata, e non contraddetta, quando la polizza fideiussoria prevede come, nel caso di specie, “un breve termine per il pagamento dell’indennizzo previo un semplice avviso al debitore principale, senza necessità del suo consenso” — precludendo al debitore“la possibilità di segnalare al garante […] eventuali eccezioni da opporre ai creditori”, in deroga all’art. 1952, co. 2, c.c. – nonché la “inopponibilità di eccezioni nei rapporti con il garante”.

Anche sotto questo profilo, dunque, la Corte si è allineata ad alcuni precedenti in materia ravvisando nell’esclusione della facoltà del debitore principale di opporre al garante, in sede di regresso, le eccezioni di cui all’art. 1952 c.c. un ulteriore indice sintomatico di una deroga all’accessorietà tipica della fideiussione, nella quale, invece, il garante, ai sensi dell’art. 1952 co. 2 c.c., ha l’onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento formulata dal creditore all’evidente scopo di consentirgli di opporsi al pagamento facendo valere eccezioni relative al rapporto garantito (in tal senso, v. Cass., 18 aprile 2018, n. 9569; Cass., 17 giugno 2013, n. 15108).

 

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