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Giurisprudenza

Ammortamento alla francese: ultimi orientamenti del Tribunale di Alessandria

7 Dicembre 2022

Segnalata da: Avv. Roberto Rainone, Rainonelawfirm

Tribunale di Alessandria, 09 novembre 2022, n. 957 – G.U. Dragotto

Di cosa si parla in questo articolo

Con Sentenza n. 957 del 9 novembre 2022, il Tribunale di Alessandria si è espresso in merito all’onere di allegazione gravante sul soggetto che eccepisca l’usurarietà del tasso applicato e sull’applicazione di interessi anatocistici derivanti da ammortamento alla francese.

La domanda avente ad oggetto la contestazione della applicazione di interessi usurari non può essere accolta in mancanza di allegazione del tasso soglia applicabile al rapporto e del provvedimento della Banca d’Italia in base al quale calcolarlo.

Il piano di ammortamento alla francese anche laddove determini un aumento del monte complessivo degli interessi da pagare (anche pari a quello che deriverebbe dall’applicazione di una formula di capitalizzazione composta) non integra un patto anatocistico rilevante ai fini dell’art. 1283 c.c..

Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Alessandria si è pronunciato sull’onere di allegazione gravante sulla parte che eccepisce l’usurarietà del tasso applicato in virtù di contratto di finanziamento e sulla sussistenza di interessi anatocistici in ipotesi di piano di ammortamento alla francese.

Con atto di citazione, gli attori hanno chiesto all’Autorità giudiziaria di accertare e dichiarare l’usurarità del tasso di mora applicato e l’applicazione di interessi anatocistici. Parte convenuta ha resistito variamente argomentando l’infondatezza delle domande attoree.

Il giudice di prime cure ha statuito che l’applicazione del piano di ammortamento alla francese non integra di per sé un patto anatocistico rilevante ai fini dell’art. 1283 cpc. Invero, la predetta norma “non impedisce qualsiasi forma di capitalizzazione composta ma anzi determina la sua fattispecie applicativa ad un’ipotesi formale ben specifica: quella secondo cui gli interessi scaduti in un periodo concorrono a formare la base per il calcolo degli interessi dovuti nel periodo successivo: ove tale schema non ricorra, come nel caso in esame, è improprio applicare la norma di cui all’art. 1283 c.c., a prescindere dal dato meramente quantitativo dell’ammontare complessivo degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo”.

Pertanto, le domande di parte attrice sono state rigettate.

 

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