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Giurisprudenza

Alle Sezioni Unite il contrasto sulla nullità delle fideiussioni ABI

12 Novembre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Il Primo Presidente della Corte di Cassazione, con provvedimento dell’11 novembre 2025, ha rimesso alle Sezioni Unite le diverse questioni interpretative correlate al tema della nullità delle fideiussioni conformi al modello ABI censurato da Banca d’Italia, sollevata il 01 agosto 2025 dal Tribunale di Siracusa, con riferimento specifico alle seguenti questioni di diritto:

  • Se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 C.c., censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla, anche se rilasciata al di fuori del periodo compreso tra il 2002 ed il 2005, in relazione al quale soltanto è stato condotto l’accertamento della predetta Banca d’Italia; in caso di risposta affermativa, se tale nullità possa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione della riproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza o di deroga all’art. 1957 c.c. inserite nello schema predisposto dall’A.B.I. e censurato da Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 o se, diversamente, debba essere provato in altro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione e l’intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall’autorità di vigilanza
  • Se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c., censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla, anche se rilasciata per una specifica operazione e non rientrante nella categoria delle fideiussioni omnibus; in caso di risposta affermativa, se tale nullità possa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione della riproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c. inserite nello schema predisposto dall’A.B.I. e censurato da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005 o se, diversamente, debba essere provato in altro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione e l’intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall’autorità di vigilanza
  • Se, nell’ambito di una fideiussione riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c. censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, una volta accertate la nullità di tali previsioni negoziali e la applicabilità (o riespansione) della disciplina suppletiva del codice civile, la pattuizione contemplante la possibilità di ottenere il pagamento a semplice richiesta scritta – del pari contenuta nel testo fideiussorio – valga o meno ad attribuire al creditore la facoltà di evitare la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. mediante mera istanza stragiudiziale, senza alcuna necessità di avviare iniziative di carattere giurisdizionale. 

Per la sintesi dell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Siracusa, si rimanda all’articolo pubblicato dalla Rivista, al seguente link “Nullità fideiussione ABI: rinvio pregiudiziale alla Cassazione“.

Il Primo presidente della Cassazione ha dunque ritenuto sussistere le condizioni ex art. 363-bis C.p.c. per dichiarare ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Siracusa alle Sezioni Unite.

Infatti, ha rilevato che, in relazione alla tematica della nullità parziale delle fideiussioni conformi al modello ABI:

  • i quesiti sono rilevanti ai fini della definizione del giudizio a quo, giacché, nell’ambito di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da fideiussori (non consumatori) chiamati a garantire la medesima posizione debitoria, rivestono carattere decisivo per accogliere o respingere l’opposizione:
    • la questione della nullità delle fideiussioni conseguenti alla mera riproduzione dello schema dell’ABI censurato dal provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia, anche ove prestata al di fuori del periodo compreso tra il 2002 ed il 2005, ed anche se trattasi di fideiussione specifica
    • l’ulteriore conseguente questione della necessità o meno, per il creditore, benché assistito da pattuizione con clausola di pagamento a semplice richiesta, di proporre entro il termine semestrale iniziative di carattere giurisdizionale (e non meramente istanze stragiudiziali) per scongiurare la decadenza di cui all’art. 1957 C.c.
  • la questione pregiudiziale non è già stata “risolta” dalla Cassazione: infatti, la portata applicativa della decisione n. 41994/2021 a Sezioni Unite è stata oggetto di diverse pronunce di questa Corte, con affermazioni non del tutto omogenee su ognuno dei quesiti in esame (rilevanza dell’epoca della fideiussione rispetto al periodo ricompreso nell’accertamento dell’autorità di vigilanza; ambito di applicazione del principio, quanto alla natura specifica della fideiussione; efficacia impeditiva o meno della decadenza, nella clausola di pagamento a semplice richiesta, dell’istanza stragiudiziale ovvero necessità dell’iniziativa di carattere giurisdizionale), con conseguenti riflessi anche nella giurisprudenza di merito, ove si registrano interpretazioni divergenti
  • le diverse opzioni ermeneutiche, concretamente registrate nella giurisprudenza di legittimità e di merito, rendono apprezzabile anche il requisito della grave difficoltà interpretativa, sul rilievo che le richiamate decisioni, con varietà di argomentazioni, pure sviluppate dallo stesso giudice remittente, si pongono dichiaratamente sulla scia esegetica aperta dalle Sezioni Unite nella più volte citata pronuncia
  • i dubbi interpretativi sollevati sono suscettibili di riproporsi in un vasto contenzioso, come quello relativo alle fideiussioni bancarie non coinvolgenti consumatori, di rilevante impatto numerico e sociale, come emerge chiaramente dalle decisioni già intervenute.
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