WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 07/05

WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Ai fini di determinare la base imponibile dell’imposta di registro, non rilevano i metodi di pagamento, bensì quanto pattuito contrattualmente dalle parti

14 Marzo 2016

Roberto Fiocchi, praticante avvocato in Milano

Cassazione Civile, Sez. VI, 25 novembre 2015, n. 24081

La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 24081 del 25 novembre 2015 ha statuito che, al fine di determinare la base imponibile per calcolare l’imposta di registro con riferimento alla cessione di rami d’azienda, non rileva la metodologia di pagamento poiché deve essere data esclusiva importanza al corrispettivo pattuito dalla parti all’interno del contratto.

Nel caso di specie la problematica nasceva dal fatto che le parti non avevano preso come base imponibile ai fini dell’imposta di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 il totale convenuto all’interno del contratto, bensì tale somma al netto dei debiti che l’acquirente si era accollato. In particolare, infatti, l’acquirente aveva corrisposto al cedente una somma inferiore rispetto a quanto previsto contrattualmente. Pertanto, l’imposta di registro veniva calcolata su un importo minore. Sulla base di ciò l’Agenzia delle entrate, sostenendo che “la base imponibile dovrebbe determinarsi al lordo dei debiti del cedente che il cessionario si sia accollato”, riprendeva a tassazione l’imposta di registro dovuta.

A seguito del giudizio di merito, conclusosi in secondo grado con una sentenza favorevole alla tesi dei due contribuenti, la Cassazione, invece, mediante la suddetta Ordinanza, disattendendo quanto statuito dai giudici della Commissione tributaria regionale della Basilicata ha avvallato la posizione dell’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, ribadendo quanto affermato in passato con la sentenza n. 12215/2008 e con l’ordinanza n. 22223/2011, la Corte di Cassazione ha statuito che “per la determinazione della base imponibile nessuna rilevanza può attribuirsi alle modalità convenute dai contraenti per il pagamento del corrispettivo, quand’anche tali modalità si risolvano nell’accollo dei debiti aziendali da parte del cessionario”, nonché che “ai fini della determinazione del valore dell’atto di acquisto di un complesso aziendale secondo il criterio del valore dichiarato dalle parti – che il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 1, pone a base normale della tassazione – non si debbono detrarre dal prezzo indicato nel contratto le eventuali passività trasferite unitamente al cespite, poiché tale operazione è prevista dall’art. 51, comma 4, del D.P.R. citato per la specifica ipotesi in cui l’Ufficio finanziario disattenda detto valore e proceda ad autonoma valutazione, nel qual caso soltanto esso dovrà sottrarre le passività al prezzo di mercato del bene”.


WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 07/05
Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
Iscriviti alla nostra Newsletter