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Attualità

L’adesione ai Principles of Corporate Governance G20/OCSE: raccomandazioni FSB e normativa vigente

5 Maggio 2017

Federico Urbani, Attorney Trainee presso Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

Di cosa si parla in questo articolo

In applicazione del proprio Framework for strengthening adherence to international standards [1], il Financial Stability Board (l’“FSB”) ha pubblicato un Peer Review Report in materia di corporate governance (il “Report”).

Il Report, in particolare, analizza il grado di adesione da parte dei regolatori dei propri paesi membri ai Principles of Corporate Governance adottati dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) (i “Principi”), aggiornati da ultimo nel settembre 2015 in occasione del G20 tenutosi in Turchia (sulle importanti novità introdotte in tale occasione, sia consentito rinviare ai contenuti correlati).

Da un lato, il Report formula 12 raccomandazioni che l’FSB ha ritenuto opportuno presentare nell’ambito della peer review, volte a incoraggiare un ulteriore rafforzamento dei principi di governo societario in esame; dall’altro, esso riporta alcune tabelle di sintesi riguardanti l’effettiva compliance dei quadri regolatori nazionali e sovranazionali rispetto a quanto previsto dai Principles in materia di: (i) operazioni con parti correlate, (ii) fattori di rischio prevedibili, (iii) comitati di audit e di risk management, (iv) remunerazioni e comitati nomine, (v) altri comitati la cui istituzione e obbligatoria.

Le raccomandazione del Financial Stability Board

Anzitutto, come accennato, il Report contiene 12 raccomandazioni in materia di corporate governance, mirate a stimolare un possibile futuro miglioramento sia del disposto dei Principi, sia dell’adesione e dell’implementazione di questi ultimi da parte dei regolatori nazionali e sovranazionali.

Le raccomandazioni sono rivolte: (a) ai regolatori dei paesi aderenti all’FSB, (b) alle istituzioni internazionali deputate all’adozione di principi e linee guida in ambito di corporate governance [2], nonché (c) alle imprese bancarie e finanziarie.

Senza alcuna pretesa di analizzare in modo esaustivo le raccomandazioni, pare opportuno richiamarne il contenuto, pur sinteticamente.

(A) Assicurare la presenza di efficaci sistemi di governo societario

1. Identificare ed eliminare le lacune e le incongruenze normative, in particolare ove i regolatori nazionali abbiano emanato principi o standard di governo societario in fonti non integrate o unitarie (legislazione di rango primario, di rango secondario o regolamentare, codici di condotta, ecc.).

2. Valutare se gli assetti proprietari, la presenza geografica e lo stato di sviluppo delle imprese operanti nel settore bancario o finanziario possano essere utilizzati come strumenti di differenziazione dei principi di governo societario applicabili, in ragione del criterio di proporzionalità.

3. Incrementare i poteri di intervento (enforcement powers) attribuiti alle autorità di vigilanza competenti al fine di affrontare ed eventualmente sanzionare: (i) le debolezze delle imprese operanti nel settore bancario o finanziario in ambito di governo societario, o (ii) il mancato rispetto della normativa vigente.

(B) Disclosuree trasparenza

4. Incrementare il livello di disclosure e trasparenza in ambito di strutture di governo societario, accordi riguardanti l’esercizio dei diritti di voto, patti parasociali, partecipazioni e garanzie incrociate di entità significativa.

5. Identificare le informazioni riguardanti le remunerazioni dei vertici aziendali da mettere a disposizione dei soci.

(C) Responsabilità dell’organo gestorio

6. Valutare l’adozione, l’implementazione e la comunicazione al pubblico di codici etici o codici di condotta.

7. Incoraggiare gli organi gestori a: (i) effettuare un’autovalutazione periodica relativa all’efficacia del proprio operato, (ii) sottoporsi a sessioni formative mirate a garantire un adeguato aggiornamento normativo.

8. Valutare come le imprese operanti nel settore bancario o finanziario possano migliorare le proprie procedure e prassi in ambito di: (i) piani di successione, e (ii) formazione.

9. Incrementare il livello di trasparenza relativo: (i) al processo di individuazione dei membri dell’organo gestorio, (ii) alla verifica dei requisiti personali propri di tali membri (fra cui le capacità e l’esperienza), e (iii) al processo di nomina.

(D) Giusto ed equo trattamento dei soci e delle principali funzioni proprietarie

10. Garantire ai soci delle imprese operanti nel settore bancario o finanziario il diritto di partecipare alle deliberazioni riguardanti la definizione delle politiche di remunerazioni e dell’ammontare totale dei compensi riconosciuti a favore dei membri dell’organo gestorio e del senior management.

(E) Ruolo degli stakeholders

11. Rafforzare il ruolo degli stakeholders nell’ambito della disciplina sul governo societario, tramite, ad esempio, il rafforzamento dei sistemi di segnalazione delle violazioni (cosiddetto whistle-blowing).

(F) Altro

12. Revisionare e aggiornare le prassi riguardanti: (i) l’efficacia delle norme relative ai doveri, alle responsabilità e alla composizione degli organi sociali nei gruppi di società, (ii) i quadri normativi in materia di operazioni con parti correlate (ini inclusa l’identificazione, l’approvazione e la disclosure di tali operazioni), (iii) il diritto di voice dei soci con riferimento alle remunerazioni, (iv) la trasparenza sull’identità del beneficiario effettivo della partecipazione sociale rilevante, e (v) il ruolo e le responsabilità degli amministratori indipendenti e dei comitati consiliari.

Lo stato di adesione e di implementazione dei Principles e delle raccomandazioni nell’Unione Europea e in Italia

Le raccomandazioni formulate dall’FSB nel Report si pongono in linea con le tendenze regolatorie dei legislatori – primari e secondari – dell’Unione Europea e dei suoi Stati Membri, nonché delle istituzioni internazionali deputate all’adozione di principi e linee guida in ambito di corporate governance, i cui suggerimenti sono già stati (in parte) implementati a livello europeo e nazionale.

A titolo esemplificativo, solo per citare alcune norme di recente introduzione:

  • raccomandazione n. 2: la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 recante “Disposizioni di vigilanza per le banche” (la “Circolare n. 285”) prevede che la disciplina sulla corporate governance degli enti creditizi sia fondata sull’applicazione del “principio di proporzionalità”, imponendo agli intermediari di tenere conto delle caratteristiche, dimensioni e complessità operativa ai fini della strutturazione del proprio sistema di governo societario [3];
  • raccomandazione n. 3: Capital Requirements Regulation (CRR), Capital Requirements Directive IV (CRD IV), Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) e Single Resolution Mechanism Regulation (SRMR) hanno ampliato notevolmente i poteri di intervento delle autorità di vigilanza [4];
  • raccomandazioni n. 5 e 10: al di là della disciplina vigente prevista dal Testo Unico Bancario e dalla Circolare n. 285 (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione I, Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione) e dal Testo Unico della Finanza, il legislatore europeo ha recentemente modificato il dettato normativo della Shareholders’ Rights Directive (Direttiva 2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate), ampliando il cosiddetto say-on-pay, ossia il diritto dei soci di esprimersi in materia di remunerazioni [5];
  • raccomandazione n. 6: il Testo Unico della Finanza prevede da anni l’applicazione del principio comply-or-explain in relazione all’adozione e all’implementazione del Codice di Autodisciplina (o di altri analoghi codici di condotta), principio invero non previsto puntualmente per le imprese operanti nel settore bancario o finanziario non quotate;
  • raccomandazione n. 7: il Codice di Autodisciplina, per le società quotate (e le altre società che lo applichino su base volontaria), e la Circolare n. 285, per gli enti creditizi, già prevedono tale forma di autovalutazione periodica [6];
  • raccomandazione n. 11: con particolare riferimento ai sistemi di whistle-blowing, si segnala la recente introduzione di disposizioni specifiche nel Testo Unico della Finanza (articolo 8-bis), nel Codice di Autodisciplina (Commento 7) e nel Testo Unico Bancario (articolo 52-bis) [7];
  • raccomandazione n. 12 (operazioni con parti correlate): l’Annex C al Report evidenzia un’adeguata applicazione dei Principles in ambito nazionale.

In conclusione, per quanto gli spazi di miglioramento – e, soprattutto, di razionalizzazione della normativa – siano ancora ampi, la peer review dell’FSB riscontra un adeguato livello di compliance a livello europeo e (talvolta conseguentemente) nazionale.

Si segnala in ogni caso una recente (positiva) tendenza regolatoria, nazionale e sovranazionale, mirata a introdurre e implementare nuove misure di rafforzamento degli strumenti normativi in materia di corporate governance, alla luce dell’esperienza derivante dalla crisi finanziaria che ha investito il mercato nel corso degli ultimi anni.

 

[1] Financial Stability Board, Framework for strengthening adherence to international standards, 9 gennaio 2010, disponibile all’indirizzo http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_100109a.pdf, ove l’organizzazione specifica che: “FSB member jurisdictions have committed to undergoing periodic peer reviews focused on the implementation and effectiveness of international financial standards and of policies agreed within the FSB […]. The added value of FSB peer reviews will come in significant part from the cross-sector, cross-functional, system-wide perspective brought by its members. Dialogue with peers will be a key benefit of the reviews. FSB member jurisdictions have agreed to undergo both thematic and country peer reviews”.

[2] Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, International Association of Insurance Supervisors (IAIS) e International Organization of Securities Commissions (IOSCO).

[3] Circolare n. 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione I, Governo societario; Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione I, Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione; Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione I, Il sistema dei controlli interni; Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 6, Sezione I, Governo e gestione del rischio di liquidità; Parte Terza, Capitolo 1, Sezione I, Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari.

[4] Si pensi ai poteri di removal dei componenti degli organi sociali di recente introduzione nel Testo Unico Bancario, su cui si veda l’analisi effettuata in F. Ciraolo, Il removal alla prova dei fatti. Note minime intorno al caso Credito di Romagna s.p.a., in Riv. dir. banc., dirittobancario.it, 9, 2017.

[5] Il testo di modifica della Shareholders’ Rights Directive è disponibile al seguente indirizzo http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-2-2017-INIT/it/pdf.

[6] In questo senso, da un lato, il Criterio Applicativo 1.C.1 del Codice di Autodisciplina (“Il consiglio di amministrazione […] effettua, almeno una volta all’anno, una valutazione sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati nonché sulla loro dimensione e composizione, tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica”), dall’altro, la Circolare n. 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione I, Governo societario (“Gli organi con funzione di supervisione strategica e – se collegiali – di gestione si sottopongono a un periodico processo di autovalutazione”), ove si fa esplicita menzione delle sessioni formative mirate a garantire un adeguato aggiornamento normativo.

[7] Per un’analisi delle disposizioni rilevanti, si rinvia a I. Rotunno, Whistleblowing e D.Lgs. 231/01, dirittobancario.it, 2016.

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