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L’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni europee sugli abusi di mercato (MAR)

24 Settembre 2018

Prof. Avv. Paolo Valensise, Avv. Andrea Sacco Ginevri, Avv. Irene Bui, dipartimento società quotate, corporate governance e capital markets, Chiomenti

Di cosa si parla in questo articolo
MAR

1. Premessa

In data 14 settembre 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107 (il “Decreto Legislativo”), recante “Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2016, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE”.

Il Decreto Legislativo, che è stato adottato in attuazione della legge di delegazione europea 25 ottobre 2017, n. 167 (la “Legge Delega”)[1] e che entrerà in vigore il 29 settembre 2018, integra e modifica le disposizioni del Testo Unico della Finanza al fine di coordinarle e/o adeguarle alle previsioni di rango europee contenute nel Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (il “MAR”) e nei relativi Regolamenti di esecuzione e attuazione.

Dal momento che la disciplina europea è già direttamente applicabile – e applicata – all’interno del nostro ordinamento dal 3 luglio 2016[2], si è trattato per la maggior parte – e fatta ovviamente eccezione per le disposizioni di natura sanzionatoria – di un intervento di “riordino”, volto ad espungere dal testo normativo italiano previsioni nella sostanza già implicitamente abrogate o comunque disapplicate nonché a includere, prevalentemente mediante la tecnica del “rinvio”, le previsioni di derivazione europea.

Ci si sofferma di seguito su alcuni dei principali ambiti di intervento, e in particolare su quelli che sembrano avere un maggior impatto ai fini della predisposizione e revisione delle procedure aziendali interne funzionali all’assolvimento degli obblighi in materia di abusi di mercato, rinviando per una panoramica complessiva delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo, comprese quelle sulle misure sanzionatorie, alla tabella allegata in calce.

2. La definizione di informazioni privilegiate

Il Decreto Legislativo ha recepito all’interno del Testo Unico della Finanza la definizione di informazione privilegiata contenuta nel MAR.

L’art. 181 TUF – che conteneva la nozione di “informazione privilegiata” rilevante, oltre che per gli obblighi di comunicazione e segregazione di cui agli artt. 114, comma 1, e 115-bis del TUF, anche ai fini della disciplina sugli abusi di mercato – è stato infatti abrogato e la nuova definizione è stata inserita all’interno dell’art. 180 TUF mediante un richiamo diretto all’“informazione contemplata dall’articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014” (cfr. la nuova lett. b-ter) del comma 1).

La definizione di cui all’art. 7 MAR[3], che già dal luglio 2016 costituisce la nozione di riferimento ai fini degli obblighi di disclosure e di segregazione di cui agli artt. 17 e 18 MAR, è dunque ora espressamente richiamata anche nell’ambito delle disposizioni in materia di abusi di mercato di cui agli artt. 180 e ss. del TUF.

Analogamente, in linea con quanto previsto dall’art. 2 MAR, l’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di informazioni privilegiate è stato esteso agli strumenti finanziari[4]:

  1. ammessi alla negoziazione, o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni, in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
  2. ammessi alla negoziazione, o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni, in un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
  3. negoziati su un sistema organizzato di negoziazione (OTF) italiano o di altro Paese dell’Unione europea; nonché
  4. non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali,

con conseguente adeguamento dell’art. 180, comma 1, lett. a), del TUF.

3. Gli obblighi di comunicazione delle informazioni privilegiate e la notifica del “ritardo”

L’art. 114, comma 1, del TUF è stato modificato prevedendo che gli emittenti quotati debbano comunicare le informazioni privilegiate “ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10 […]” e attualmente contenute nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016.

Si tratta di una modifica di mero adeguamento, che recepisce quanto già in vigore dal 3 luglio 2016, rinviando direttamente alle previsioni di rango europeo.

Il rinvio alle disposizioni sovranazionali è operato anche con riguardo alle modalità di comunicazione delle informazioni privilegiate, essendo stata abrogata la delega precedentemente contenuta nel secondo periodo del predetto comma 1, che attribuiva alla Consob il compito di stabilire “con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali”.

Come osservato nella Relazione illustrativa al Decreto Legislativo, “[…] la previsione di modalità ulteriori rispetto a quanto previsto dalle richiamate disposizione europee” sarebbe risultata “in contrasto con il Regolamento medesimo [i.e. con il MAR, n.d.r.], la cui funzione è volta ad armonizzare nel massimo la disciplina in esame”.

Tanto premesso, si sottolineano di seguito gli aspetti di maggior rilievo relativi alle modifiche introdotte nell’art. 114 TUF.

In primo luogo, è stato precisato, all’interno del comma 2, che gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge “e dal regolamento (UE) n. 596/2014”. Tale previsione, in linea con la precedente, è funzionale a far sì che gli emittenti siano in grado di comunicare al pubblico il prima possibile, ai sensi dell’art. 17 MAR, le informazioni privilegiate che li riguardano direttamente, tra le quali possono essere ricomprese anche le informazioni che “originano” da una o più società controllate; si pensi, ad esempio, a informazioni relative a operazioni di acquisizione poste in essere da società controllate che, per dimensioni, valore e/o altre caratteristiche, costituiscano un’informazione privilegiata per l’emittente controllante. Corrispondentemente, è stato mantenuto l’obbligo per le società controllate di trasmettere tempestivamente le notizie richieste alla controllante.

In secondo luogo, è stata esercitata l’opzione concessa ai singoli Stati membri dall’art. 17, paragrafo 4, del MAR, ai sensi del quale è facoltà di questi ultimi disporre che una registrazione della spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni che legittimano il ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate “debba essere presentata solo su richiesta dell’autorità competente”.

Il comma 3 dell’art. 114 TUF, come novellato dal Decreto Legislativo, prevede infatti ora che “gli emittenti quotati, in caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, trasmettono su successiva richiesta della Consob la documentazione comprovante l’assolvimento dell’obbligo previsto dall’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione”.

Con riguardo a tale previsione, nella Relazione illustrativa al Decreto Legislativo è stato sottolineato come, dal momento che la Consob “[…]sarà comunque destinataria della notifica da parte dell’emittente dell’avvenuto ritardo nella comunicazione al pubblico di un’informazione privilegiata”, la scelta di esercitare la predetta opzionesia “[…]funzionale, da un lato ad evitare agli emittenti il sistematico adempimento dell’invio alla Consob delle spiegazioni a supporto del ritardo medesimo, e dall’altro a permettere alla Autorità di vigilanza di concentrare le attività istruttorie sul rispetto di tale disciplina ai casi che presenteranno maggiori elementi di attenzione”.

Rispetto a quanto attualmente previsto dal MAR, gli emittenti non saranno dunque più tenuti a notificare alla Consob la “registrazione” delle spiegazioni che hanno motivato e legittimato il ritardo subito dopo aver comunicato l’informazione privilegiata al pubblico ai sensi dell’art. 17 MAR, ma dovranno comunque informare immediatamente l’Autorità dell’avvenuto ritardo e dovranno “successivamente” fornire a quest’ultima le predette spiegazioni nel caso in cui essa le richieda.

L’esercizio della suddetta opzione da parte del Legislatore Delegato costituisce una semplificazione normativa e va senz’altro nel senso auspicato dagli emittenti, assumendo la notifica delle spiegazioni alla Consob una connotazione di eventualità. Sul piano degli adempimenti endo-societari, tuttavia, si osserva come – quantomeno ad una prima analisi e ferme le eventuali indicazioni che dovessero pervenire al riguardo dalla Consob o da associazioni di categoria – non dovrebbe cambiare molto rispetto al sistema delineato dal MAR, in quanto gli emittenti dovranno in ogni caso aver cura di registrare e conservare su un supporto durevole le informazioni previste dall’art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055, comprese le ragioni del ritardo e la prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste dall’art. 17, paragrafo 4, del MAR nonché di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta.

Da ultimo, è stato precisato, all’interno del comma 12, che le disposizioni dell’art. 114 TUF si applicano, oltre che agli “emittenti quotati”[5], anche ai soggetti italiani ed esteri che: (a) hanno chiesto o autorizzato l’ammissione di strumenti finanziari di propria emissione alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano; (b) hanno chiesto o autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano; e (c) hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema organizzato di negoziazione italiano.

Ai sensi del nuovo art. 115-ter TUF, l’art. 114 TUF trova inoltre applicazione anche nei confronti dei “partecipanti al mercato delle quote di emissioni”, così come definiti dall’art. 3, paragrafo 1, n. 20, del MAR.

4. Gli obblighi di comunicazione per gli emittenti strumenti finanziari diffusi

Con riferimento agli emittenti strumenti finanziari diffusi – categoria di derivazione “domestica” non regolata dal MAR – la Legge Delega prevedeva di “rivedere l’art. 116 del testo unico […], in modo da garantire la tutela degli investitori, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante”.

In attuazione di quanto precede, il nuovo comma 1-bis dell’art. 116 TUF dispone che gli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante – come individuati sulla base dei criteri stabiliti con regolamento dalla Consob ai sensi del comma 1 del medesimo art. 116 – debbano informare “quanto prima possibile, il pubblico dei fatti non di pubblico dominio concernenti direttamente detti emittenti e che, se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo sul valore degli strumenti finanziari di propria emissione.

Onde evitare eventuali duplicazioni degli obblighi informativi nell’ipotesi in cui i medesimi emittenti diffusi rientrino (anche) nell’ambito di applicazione del MAR – ad esempio in quanto emittenti titoli scambiati sui sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) o sui sistemi organizzati di negoziazione (OTF) oppure quotati in mercati regolamentati di altri Paesi – il predetto comma 1-bis demanda altresì alla Consob di stabilire con regolamento “le modalità di informazione del pubblico e i casi di esenzione dall’osservanza dei predetti obblighi informativi, qualora gli emittenti siano comunque tenuti agli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 596/2014”.

Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, l’art. 6 del Decreto Legislativo (“Disposizioni finali”) prevede che gli emittenti strumenti finanziari diffusi comunichino al pubblico, senza indugio, le informazioni indicate nell’art. 116, comma 1-bis, del TUF (come modificato dal medesimo Decreto), “secondo le modalità e i termini stabiliti, per tali emittenti, dalle disposizioni emanate dalla Consob, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, in attuazione dell’art. 114” del TUF.

5. Azionisti rilevanti e obblighi di internal dealing

Una delle scelte di maggior rilievo operate del Legislatore Delegato è senz’altro quella di aver mantenuto all’interno dell’art. 114, comma 7, del TUF gli obblighi di notifica alla Consob e all’emittente (internal dealing) con riferimento alle operazioni poste in essere da parte di “chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato”(i cc.dd. “Azionisti Rilevanti”) e delle persone ad essi strettamente legate.

Si tratta, lo si rammenta, di una previsione dell’ordinamento nazionale che non trova fondamento nelle disposizioni di rango europeo, e la cui disciplina di attuazione è contenuta negli artt. 152-sexies e ss. del Regolamento Emittenti[6].

L’art. 19 del MAR – così come in precedenza l’art. 6 della Direttiva 2003/6/CE (“MAD 1”) – impone infatti alle sole “persone che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione” (cc.dd. “Soggetti Rilevanti” o “PDMRs”, secondo la definizione utilizzata in ambito europeo)[7] e alle “persone a loro strettamente legate”[8] l’obbligo di notificare alla Consob e all’emittente “tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le azioni o gli strumenti di debito di tale emittente o strumenti derivanti o altri strumenti finanziari a essi collegati”[9], nulla disponendo con riferimento ad altre categorie di soggetti, quali gli Azionisti Rilevanti e le persone a questi strettamente legate.

Nell’ambito delle consultazioni e dei confronti successivi all’entrata in vigore del MAR, diversi interpreti[10] avevano sostenuto che gli obblighi di internal dealing per gli Azionisti Rilevanti di cui all’art. 114, comma 7, TUF dovessero intendersi come superati e non più applicabili, ritenendo che il MAR avesse complessivamente ridisciplinato l’intera materia degli abusi di mercato e che quindi l’eventuale previsione/mantenimento, all’interno dell’ordinamento nazionale, di obblighi ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti dal MAR avrebbe dovuto richiedere, se del caso, un nuovo intervento normativo da parte del legislatore primario.

Tale interpretazione non è stata tuttavia condivisa dalla Consob, la quale – al contrario – ha affermato che la disapplicazione dell’art. 114, comma 7, TUF in forza dell’entrata in vigore del MAR doveva ritenersi “[…] limitata alle sole disposizioni incompatibili con la citata normativa e dunque non anche alla previsione di obblighi di comunicazione più estesi contenuti nella normativa primaria e non esclusi da MAR. La perfetta coincidenza, in parte qua, delle disposizioni UE “sopravvenute” rispetto a quelle previgenti della MAD 1 non dovrebbe consentire – nel silenzio del legislatore nazionale – operazioni ermeneutiche volte ad incidere sulle disposizioni del TUF”[11].

Ciò premesso, la Legge Delega disponeva di “rivedere l’articolo 114, comma 7, del testo unico […]nella parte in cui prescrive gli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell’emittente quotato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei principi indicati dall’articolo 14, commi 24-bis e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni” (c.d. gold plating).

In attuazione di quanto precede, l’originario schema del Decreto Legislativo sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari prevedeva l’abrogazione dell’intero comma 7 dell’art. 114 TUF e la conseguente eliminazione degli obblighi di internal dealing per gli Azionisti Rilevanti e per le persone ad essi strettamente legate.

Tuttavia, in sede di esame da parte delle Commissioni parlamentari è stato valutato che “la trasparenza sulle operazioni aventi a oggetto azioni o titoli di credito emessi da società quotate, nonché strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati compiute da soggetti rilevanti nell’ambito dell’internal dealing riveste particolare importanza; a questo proposito, gli azionisti di rilievo detengono un indubbio vantaggio informativo sui normali investitori, poiché sono in grado di prevedere l’effetto che avranno sulla quotazione dei titoli i propri comportamenti futuri quali soprattutto l’orientamento da imprimere alle deliberazioni assembleari, la decisione di incrementare o ridurre la partecipazione detenuta ovvero di raggiungere o rafforzare il controllo, manche scelte relative all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, al recesso o all’impugnativa di una deliberazione dell’assemblea”[12]. Di conseguenza, il Governo è stato invitato a valutare l’opportunità “di non procedere all’abrogazione del comma 7 dell’articolo 114 del TUF, in quanto tale disposizione appare in linea con gli obiettivi di trasparenza informativa, prevenzione dell’insider trading e tutela dei risparmiatori perseguiti dal regolamento MAR, tenuto conto che l’articolo 19, comma 2, del regolamento MAR fa salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli stabiliti dal regolamento stesso”[13].

Accogliendo la richiesta avanzata dalle Commissioni parlamentari, il Legislatore Delegato – pur sottolineando, all’interno della Relazione Illustrativa al Decreto Legislativo, come il richiamato comma 2 dell’art. 19 MAR, nella parte in cui fa salvo il diritto degli Stati membri di prevedere “obblighi di notifica diversi”, sembri in effetti riferibile alle “modalità di notifica” e non ai “soggetti obbligati” – ha riformulato il comma 7 dell’art. 114 TUF espungendo le previsioni relative alle persone che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo[14], e mantenendo invece gli (ulteriori) obblighi di internal dealing per gli Azionisti Rilevanti e per le persone a questi strettamente legate.

Resta in ogni caso fermo che, ai sensi dell’art. 152-septies, comma 4, del Regolamento Emittenti, nel caso in cui un medesimo soggetto sia qualificabile sia come Azionista Rilevante (o persona strettamente legata) ai sensi del TUF che come Soggetto Rilevante (o persona strettamente legata) ai sensi del MAR, gli obblighi previsti dall’art. 114, comma 7, del TUF non si applicano, trovando applicazione esclusivamente le disposizioni di cui all’art. 19 del MAR.

6. L’acquisto di azioni proprie

In tema di acquisto di azioni proprie e della società controllante, rimane fermo il principio della parità di trattamento tra gli azionisti di cui all’art. 132 TUF, la cui disciplina di dettaglio è contenuta all’interno dell’art. 144-bis del Regolamento Emittenti[15]. Tale principio – già previsto dall’art. 12 della “legge OPA” del 18 febbraio 1992, n. 149 e poi confluito nel TUF – costituisce altresì attuazione dell’analogo principio della “parità di trattamento di tutti gli azionisti che si trovino in condizione identiche” che l’art. 21 della Direttiva 2012/30/UE e, da ultimo, l’art. 60 della Direttiva 2017/1132/UE (che ha abrogato la Direttiva 2012/30/UE) individuano quale presupposto per la legittimità dell’acquisto di azioni proprie.

La ratio di tali disposizioni era ed è quella di “[…] assicurare che una società, al momento di acquistare le proprie azioni dai soci – o […] quelle della società controllante – non ne privilegi taluni a discapito di altri, sia con riferimento all’individuazione della controparte, sia per ciò che concerne la determinazione delle condizioni di prezzo e di quantità dell’operazione”[16]. Esse vengono dunque a intersecarsi, ma non a sostituirsi, con le disposizioni del MAR, che – fermo il principio di parità di trattamento – prevedono (i) un’esenzione totale (safe harbour)dagli illeciti di abuso di mercato (insider trading e manipolazione del mercato) quando la negoziazione di azioni proprie avvenga nell’ambito di un programma di buy-back che abbia le caratteristiche di cui all’art. 5 MAR[17] e (ii) una esenzione parziale, dal solo illecito di manipolazione del mercato, quando la negoziazione avvenga nel rispetto di una prassi di mercato ammessa ai sensi dell’art. 13 MAR.

Ciò posto, il Legislatore Delegato è intervenuto per coordinare le disposizioni del TUF con le nuove previsioni di rango europeo (i) ampliando l’ambito di applicazione dell’art. 132 TUF anche agli acquisti di azioni proprie effettuati da emittenti che hanno richiesto o autorizzato la negoziazione di azioni di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, o da società controllate (nuovo comma 3-bis); e (ii) estendendo conseguentemente la sanzione di cui all’art. 172 TUF per l’acquisto di azioni proprie o della società controllante in violazione dell’art. 132 TUF anche agli amministratori di società con azioni negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione italiano (nuovo comma 2-bis)[18].

Sul piano delle esenzioni, il Decreto Legislativo ha recepito le citate previsioni del MAR prevedendo (i) al comma 1, lett. b), dell’art. 183 TUF, che le disposizioni in materia di abusi di mercato di cui agli artt. 180 e ss. Del TUF non si applichino “alla negoziazione di azioni proprie effettuate ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014” e (ii) al comma 1-bis dell’art. 185 TUF che non sia punibile “chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014”; analoga esimente è prevista dal comma 4 dell’art. 187-ter TUF.

Tali prassi, lo si rammenta, sono attualmente contenute – in via transitoria ai sensi dell’art. 13, paragrafo 11, secondo periodo, del MAR – nella delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009, che ammette le prassi inerenti (a) all’attività di sostegno della liquidità del mercato (prassi n. 1) e (b) alla costituzione di un c.d. “magazzino titoli” (prassi n. 2).

In relazione a tali prassi, la Consob ha tuttavia avviato, in data 21 settembre 2018, una consultazione pubblica[19] nell’ambito della quale viene proposta:

  1. una parziale revisione della prassi n. 1, in linea con le indicazioni fornite dall’ESMA nel documento “Points for convergence in relation to MAR accepted market practices on liquiity contract” del 25 aprile 2017; e
  2. la cessazione della prassi n. 2[20].

Eventuali modifiche alle prassi di mercato ammesse si rifletteranno dunque sull’ambito di estensione delle predette esenzioni.

 

 

 

Le modifiche al TUF introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 107

Si riporta di seguito il testo a fronte del TUF con evidenza, nella colonna di destra, delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 107, che entreranno in vigore il 29 settembre 2018.

N.B.: Si precisa che la tabella che segue è stata predisposta con finalità meramente illustrative; per la versione ufficiale del TUF si rinvia al testo del D.Lgs. n. 107/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale e al testo del TUF che sarà pubblicato sul sito della Consob.

 

TUF ante D.Lgs. n. 107/2018

TUF modificato

PARTE I

(Disposizioni comuni)

PARTE I

(Disposizioni comuni)

Art. 4-duodecies

(Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza)

1. Le Autorità di cui all’articolo 4, comma 1:

a) ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti indicati dall’articolo 4-undecies, segnalazioni che si riferiscono a violazioni delle norme del presente decreto, nonché di atti dell’Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie;

b) tengono conto dei criteri previsti all’articolo 4-undecies, comma 2, lettere a) e b), e possono stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni;

c) si avvalgono delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell’esercizio delle funzioni di vigilanza;

d) prevedono, mediante protocollo d’intesa, le opportune misure di coordinamento nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, ivi compresa l’applicazione delle relative sanzioni, in modo da coordinare l’esercizio delle funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati.

 

 

 

 

 

2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui al comma 1 sono sottratti all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 4-duodecies

(Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza)

1. Le Autoritàdi cui all’articolo 4, comma 1La Banca d’Italia e la Consob:

a) ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti indicati dall’articolo 4-undecies, segnalazioni che si riferiscono a violazioni delle norme del presente decreto, nonché di atti dell’Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie;

b) tengono conto dei criteri previsti all’articolo 4-undecies, comma 2, lettere a) e b), e possono stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni;

c) si avvalgono delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell’esercizio delle funzioni di vigilanza;

d) prevedono, mediante protocollo d’intesa, le opportune misure di coordinamento nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, ivi compresa l’applicazione delle relative sanzioni, in modo da coordinare l’esercizio delle funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati.

 

1-bis. Il comma 1 si applica alle segnalazioni alla Consob, da chiunque effettuate, di violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014. Le procedure sono adottate dalla Consob conformemente a quanto previsto dalla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392.

 

2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui alicommai1 e 1-bis sono sottratti all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

 

PARTE III (Disciplina dei mercati), Titolo II-bis (disciplina dei depositari centrali e delle attività e attività e attività di regolamento e di gestione accentrata), Capo IV (Gestione accentrata di strumenti finanziari), Sezione I (Gestione accentrata in regime di dematerializzazione)

 

PARTE III (Disciplina dei mercati), Titolo II-bis (disciplina dei depositari centrali e delle attività e attività e attività di regolamento e di gestione accentrata), Capo IV (Gestione accentrata di strumenti finanziari), Sezione I (Gestione accentrata in regime di dematerializzazione)

Art. 83-duodecies

(Identificazione degli azionisti)

1. Ove previsto dallo statuto, le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione con il consenso dell’emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite un depositario centrale, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

 

2. Le segnalazioni indicate nel comma 1 pervengono all’emittente entro dieci giorni di mercato aperto dal giorno della richiesta, ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, con regolamento.

 

3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di cui al comma 1, la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell’articolo 147-ter, comma 1. I relativi costi sono ripartiti tra la società ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all’esigenza di non incentivare l’uso dello strumento da parte dei soci per finalità non coerenti con l’obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata.

 

4. Le società pubblicano, con le modalità e nei termini indicati nell’articolo 114, comma 1, un comunicato con cui danno notizia dell’avvenuta presentazione dell’istanza di identificazione, rendendo note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, o l’identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma 3. I dati ricevuti sono messi a disposizione dei soci su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato senza oneri a loro carico, fermo restando l’obbligo di aggiornamento del libro soci.

 

 

5. Il presente articolo non si applica alle società cooperative.

Art. 83-duodecies

(Identificazione degli azionisti)

 

1. Ove previsto dallo statuto, le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione con il consenso dell’emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite un depositario centrale, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

 

2. Le segnalazioni indicate nel comma 1 pervengono all’emittente entro dieci giorni di mercato aperto dal giorno della richiesta, ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, con regolamento.

 

3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di cui al comma 1, la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell’articolo 147-ter, comma 1. I relativi costi sono ripartiti tra la società ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all’esigenza di non incentivare l’uso dello strumento da parte dei soci per finalità non coerenti con l’obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata.

 

4. Le società pubblicano, con le modalità e nei termini indicati nell’articolo 114, comma 1tempestivamente, secondo le modalità previste dalla Consob con regolamento, un comunicato con cui danno notizia dell’avvenuta presentazione dell’istanza di identificazione, rendendo note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, o l’identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma 3. I dati ricevuti sono messi a disposizione dei soci su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato senza oneri a loro carico, fermo restando l’obbligo di aggiornamento del libro soci.

 

5. Il presente articolo non si applica alle società cooperative.

 

PARTE IV (Disciplina degli emittenti), Titolo II (Appello al pubblico risparmio), Capo II (Offerte pubbliche di acquisto e di scambio), Sezione I (Disposizioni Generali)

 

PARTE IV (Disciplina degli emittenti), Titolo II (Appello al pubblico risparmio), Capo II (Offerte pubbliche di acquisto e di scambio), Sezione I (Disposizioni Generali)

Art. 104

(Difese)

1. Salvo autorizzazione dell’assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell’offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta. L’obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all’articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell’offerta ovvero fino a quando l’offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell’offerta. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.

 

1-bis. L’autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 è richiesta anche per l’attuazione di ogni decisione presa prima dell’inizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta.

 

1.ter. Gli statuti possono derogare, in tutto o in parte, alle disposizioni dei commi 1 e 1-bis. Le società comunicano le deroghe approvate ai sensi del presente comma alla Consob e alle autorità di vigilanza in materia di offerte pubbliche di acquisto degli Stati membri in cui i loro titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o in cui è stata chiesta tale ammissione. Fermo quanto disposto dall’articolo 114, tali deroghe sono altresì tempestivamente comunicate al pubblico secondo le modalità previste dalla medesima disposizione.

 

 

2. L’avviso di convocazione relativo alle assemblee di cui al presente articolo è pubblicato con le modalità di cui all’articolo 125-bis entro il quindicesimo giorno precedente la data fissata per l’assemblea.

Art. 104

(Difese)

1. Salvo autorizzazione dell’assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell’offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta. L’obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all’articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell’offerta ovvero fino a quando l’offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell’offerta. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.

 

1-bis. L’autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 è richiesta anche per l’attuazione di ogni decisione presa prima dell’inizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta.

 

1.ter. Gli statuti possono derogare, in tutto o in parte, alle disposizioni dei commi 1 e 1-bis. Le società comunicano le deroghe approvate ai sensi del presente comma alla Consob e alle autorità di vigilanza in materia di offerte pubbliche di acquisto degli Stati membri in cui i loro titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o in cui è stata chiesta tale ammissione. Fermo quanto disposto dall’articolo 114,Tali deroghe sono altresì tempestivamente comunicate al pubblico secondo le modalità previste dalla medesima disposizionedalla Consob con regolamento.

 

2. L’avviso di convocazione relativo alle assemblee di cui al presente articolo è pubblicato con le modalità di cui all’articolo 125-bis entro il quindicesimo giorno precedente la data fissata per l’assemblea.

 

Art. 104-ter

(Clausola di reciprocità)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 104, commi 1 e 1-bis, e, qualora previste negli statuti, le disposizioni di cui all’articolo 104-bis, commi 2 e 3 non si applicano in caso di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto a tali disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti, ovvero da una società o ente da questi controllata. In caso di offerta promossa di concerto, è sufficiente che a tali disposizioni non sia soggetto anche uno solo fra gli offerenti.

 

2. soppresso

 

3. La Consob, su istanza dell’offerente o della società emittente ed entro venti giorni dalla presentazione di questa, determina se le disposizioni applicabili ai soggetti di cui al comma 1 siano equivalenti a quelle cui è soggetta la società emittente. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalità di presentazione di tale istanza.

 

4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta adottata dalla società emittente in virtù di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall’assemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l’offerta ai sensi dell’articolo 102, comma 1. Fermo quanto disposto dall’articolo 114, l’autorizzazione prevista dal presente comma è tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste ai sensi del medesimo articolo 114.

Art. 104-ter

(Clausola di reciprocità)

 

1. Le disposizioni di cui all’articolo 104, commi 1 e 1-bis, e, qualora previste negli statuti, le disposizioni di cui all’articolo 104-bis, commi 2 e 3 non si applicano in caso di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto a tali disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti, ovvero da una società o ente da questi controllata. In caso di offerta promossa di concerto, è sufficiente che a tali disposizioni non sia soggetto anche uno solo fra gli offerenti.

 

2. soppresso

 

3. La Consob, su istanza dell’offerente o della società emittente ed entro venti giorni dalla presentazione di questa, determina se le disposizioni applicabili ai soggetti di cui al comma 1 siano equivalenti a quelle cui è soggetta la società emittente. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalità di presentazione di tale istanza.

 

4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta adottata dalla società emittente in virtù di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall’assemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l’offerta ai sensi dell’articolo 102, comma 1. Fermo quanto disposto dall’articolo 114,L’autorizzazione prevista dal presente comma è tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste dalla medesima disposizionedalla Consob con regolamento.

 

PARTE IV (Disciplina degli emittenti), Titolo II (Appello al pubblico risparmio), Capo II (Offerte pubbliche di acquisto e di scambio), Sezione II (Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie)

 

PARTE IV (Disciplina degli emittenti), Titolo II (Appello al pubblico risparmio), Capo II (Offerte pubbliche di acquisto e di scambio), Sezione I (Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie)

Art. 108

(Obbligo di acquisto)

 

1. L’offerente che venga a detenere, a seguito di un’offerta pubblica totalitaria, una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli in una società italiana quotata ha l’obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l’obbligo sussiste solo per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento.

 

2. Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ha l’obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l’obbligo sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novanta per cento.

 

3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo è pari a quello dell’offerta pubblica totalitaria precedente, sempre che, in caso di offerta volontaria, l’offerente abbia acquistato a seguito dell’offerta stessa, titoli che rappresentano non meno del novanta per cento del capitale con diritto di voto compreso nell’offerta.

 

4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il corrispettivo è determinato dalla Consob, tenendo conto anche del corrispettivo dell’eventuale offerta precedente o del prezzo di mercato del semestre anteriore all’annuncio dell’offerta effettuato ai sensi dell’articolo 102, comma 1, o dell’articolo 114, ovvero antecedente l’acquisto che ha determinato il sorgere dell’obbligo.

 

 

5. Nell’ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo assume la stessa forma di quello dell’offerta, ma il possessore dei titoli può sempre esigere che gli sia corrisposto in misura integrale un corrispettivo in contanti, determinato in base a criteri generali definiti dalla Consob con regolamento.

 

6. Se il corrispettivo offerto è pari a quello proposto nell’offerta precedente l’obbligo può essere adempiuto attraverso una riapertura dei termini della stessa.

 

7. La Consob detta con regolamento norme di attuazione del presente articolo riguardanti in particolare:

a) gli obblighi informativi connessi all’attuazione del presente articolo;

b) i termini entro i quali i possessori dei titoli residui possono richiedere di cedere i suddetti titoli;

c) la procedura da seguire per la determinazione del prezzo.

Art. 108

(Obbligo di acquisto)

 

1. L’offerente che venga a detenere, a seguito di un’offerta pubblica totalitaria, una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli in una società italiana quotata ha l’obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l’obbligo sussiste solo per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento.

 

2. Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ha l’obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l’obbligo sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novanta per cento.

 

3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo è pari a quello dell’offerta pubblica totalitaria precedente, sempre che, in caso di offerta volontaria, l’offerente abbia acquistato a seguito dell’offerta stessa, titoli che rappresentano non meno del novanta per cento del capitale con diritto di voto compreso nell’offerta.

 

4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il corrispettivo è determinato dalla Consob, tenendo conto anche del corrispettivo dell’eventuale offerta precedente o del prezzo di mercato del semestre anteriore all’annuncio dell’offerta effettuato ai sensi dell’articolo 102, comma 1, o dell’articolo 11417 del regolamento (UE) n. 596/2014, ovvero antecedente l’acquisto che ha determinato il sorgere dell’obbligo.

 

5. Nell’ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo assume la stessa forma di quello dell’offerta, ma il possessore dei titoli può sempre esigere che gli sia corrisposto in misura integrale un corrispettivo in contanti, determinato in base a criteri generali definiti dalla Consob con regolamento.

 

6. Se il corrispettivo offerto è pari a quello proposto nell’offerta precedente l’obbligo può essere adempiuto attraverso una riapertura dei termini della stessa.

 

7. La Consob detta con regolamento norme di attuazione del presente articolo riguardanti in particolare:

a) gli obblighi informativi connessi all’attuazione del presente articolo;

b) i termini entro i quali i possessori dei titoli residui possono richiedere di cedere i suddetti titoli;

c) la procedura da seguire per la determinazione del prezzo.

 

PARTE IV (Disciplina degli emittenti), Titolo III (Emittenti), Capo I (Informazione societaria)

PARTE IV (Disciplina degli emittenti), Titolo III (Emittenti), Capo I (Informazione societaria)

Art. 113

(Ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari comunitari)

 

1. Prima della data stabilita per l’inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari comunitari in un mercato regolamentato l’emittente o la persona che chiede l’ammissione alle negoziazioni pubblica un prospetto. Si applicano gli articoli 94, commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 e 11 e 94-bis, commi 1, 2, 3 e 5 anche nei confronti della persona che chiede l’ammissione alle negoziazioni.

 

2. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione degli strumenti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui inizia la negoziazione in un mercato regolamentato deve essere menzionato in un supplemento del prospetto.

 

3. La Consob:

a) determina con regolamento le modalità e i termini di pubblicazione del prospetto e di eventuali supplementi dettando specifiche disposizioni per i casi in cui l’ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato sia preceduta da un’offerta al pubblico;

b) determina con regolamento la lingua da utilizzare nel prospetto per l’ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari;

c) può individuare con regolamento in quali casi non si applica l’obbligo di pubblicazione del prospetto previsto al comma 1;

d) disciplina l’obbligo di depositare presso la Consob un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;

e) stabilisce le condizioni per il trasferimento dell’approvazione di un prospetto all’autorità competente di un altro Stato membro;

f) esercita i poteri previsti negli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 nei confronti dell’emittente, della persona che chiede l’ammissione alle negoziazioni e degli altri soggetti indicati in tali disposizioni;

g) può sospendere l’ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato per un massimo di dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta se ha ragionevole motivo di sospettare che le disposizioni del presente articolo e delle relative norme di attuazione sono state violate;

h) fermo restando il potere previsto nell’articolo 64, comma 1-bis, lettera c), può chiedere alla società di gestione del mercato la sospensione in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi, delle negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative norme di attuazione;

i) fermo restando il potere previsto nell’articolo 64, comma 1-bis, lettera c), può chiedere alla società di gestione del mercato di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di accertata violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative norme di attuazione;

l) informa l’autorità competente dello Stato membro d’origine, qualora, quale autorità competente dello Stato membro ospitante, rilevi che siano state commesse violazioni degli obblighi incombenti all’emittente in virtù dell’ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni in un mercato regolamentato;

m) adotta, dopo averne informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, le misure opportune per tutelare gli investitori, se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o perché tali misure si rivelano inadeguate, l’emittente persevera nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti. Dell’adozione di tali misure ne informa al più presto la Commissione europea;

n) rende pubblico il fatto che l’emittente o la persona che chiede l’ammissione alle negoziazioni non ottempera ai propri obblighi.

 

 

 

 

4. Alla pubblicità relativa ad un’ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato si applica l’articolo 101.

 

5. Al prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato si applicano gli articoli 98 e 98-bis.

Art. 113

(Ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari comunitari)

 

1. Prima della data stabilita per l’inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari comunitari in un mercato regolamentato l’emittente o la persona che chiede l’ammissione alle negoziazioni pubblica un prospetto. Si applicano gli articoli 94, commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 e 11 e 94-bis, commi 1, 2, 3 e 5 anche nei confronti della persona che chiede l’ammissione alle negoziazioni.

 

2. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione degli strumenti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui inizia la negoziazione in un mercato regolamentato deve essere menzionato in un supplemento del prospetto.

 

3. La Consob:

a) determina con regolamento le modalità e i termini di pubblicazione del prospetto e di eventuali supplementi dettando specifiche disposizioni per i casi in cui l’ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato sia preceduta da un’offerta al pubblico;

b) determina con regolamento la lingua da utilizzare nel prospetto per l’ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari;

c) può individuare con regolamento in quali casi non si applica l’obbligo di pubblicazione del prospetto previsto al comma 1;

d) disciplina l’obbligo di depositare presso la Consob un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;

e) stabilisce le condizioni per il trasferimento dell’approvazione di un prospetto all’autorità competente di un altro Stato membro;

f) esercita i poteri previsti negli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 nei confronti dell’emittente, della persona che chiede l’ammissione alle negoziazioni e degli altri soggetti indicati in tali disposizioni;

g) può sospendere l’ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato per un massimo di dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta se ha ragionevole motivo di sospettare che le disposizioni del presente articolo e delle relative norme di attuazione sono state violate;

h) fermo restando il potere previsto nell’articolo 64, comma 1-bis, lettera c), può chiedere alla società di gestione66-quater, comma 1, può chiedere al gestore del mercato la sospensione in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi, delle negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative norme di attuazione;

i) fermo restando il potere previsto nell’articolo 64, comma 1-bis, lettera c), può chiedere alla società di gestione66-quater, comma 1, può chiedere al gestore del mercato di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di accertata violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative norme di attuazione;

l) informa l’autorità competente dello Stato membro d’origine, qualora, quale autorità competente dello Stato membro ospitante, rilevi che siano state commesse violazioni degli obblighi incombenti all’emittente in virtù dell’ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni in un mercato regolamentato;

m) adotta, dopo averne informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, le misure opportune per tutelare gli investitori, se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o perché tali misure si rivelano inadeguate, l’emittente persevera nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti. Dell’adozione di tali misure ne informa al più presto la Commissione europea;

n) rende pubblico il fatto che l’emittente o la persona che chiede l’ammissione alle negoziazioni non ottempera ai propri obblighi.

 

4. Alla pubblicità relativa ad un’ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato si applica l’articolo 101.

 

5. Al prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato si applicano gli articoli 98 e 98-bis.

 

Art. 113-ter

(Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate)

1. Per informazioni regolamentate si intendono quelle che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine o dai soggetti che li controllano, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis e V-bis, e nei relativi regolamenti di attuazione ovvero delle disposizioni previste da Paesi extracomunitari ritenute equivalenti dalla Consob.

 

2. Le informazioni regolamentate sono depositate presso la Consob e la società di gestione del mercato per il quale l’emittente ha richiesto o ha approvato l’ammissione alla negoziazione dei propri valori mobiliari o quote di fondi chiusi, al fine di assicurare l’esercizio delle funzioni attribuite a detta società ai sensi dell’articolo 64, comma 1.

 

 

3. La Consob, nell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti dal presente Titolo, stabilisce modalità e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, tenuto conto della natura di tali informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l’effettiva diffusione in tutta la Comunità europea.

 

4. La Consob:

a) autorizza soggetti terzi rispetto all’emittente all’esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni regolamentate;

b) autorizza il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate;

c) organizza e gestisce il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni in assenza di soggetti autorizzati ai sensi della lettera b).

 

5. La Consob, in relazione alle informazioni regolamentate, stabilisce con regolamento:

a) modalità e termini per il deposito di cui al comma 2;

b) requisiti e condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di diffusione, nonché disposizioni per lo svolgimento di tale attività, avendo riguardo agli obiettivi di cui al comma 3;

c) requisiti e condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di stoccaggio, nonché disposizioni per lo svolgimento di tale attività che garantiscano sicurezza, certezza delle fonti d’informazione, registrazione dell’ora e della data della ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso per gli utenti finali, procedure allineate con quelle previste per il deposito presso la Consob;

d) la lingua in cui devono essere comunicate;

e) eventuali esenzioni dagli obblighi di deposito, diffusione e stoccaggio in conformità alla disciplina comunitaria.

 

6. Se un soggetto ha chiesto, senza il consenso dell’emittente, l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di valori mobiliari o quote di fondi chiusi, gli obblighi di comunicazione delle informazioni regolamentate sono osservati da tale soggetto, salvo il caso in cui l’emittente comunica al pubblico, ai sensi delle disposizioni del proprio Stato di origine, le informazioni regolamentate richieste dalla normativa comunitaria.

 

7. I soggetti tenuti alla comunicazione al pubblico delle informazioni regolamentate non possono esigere corrispettivi per tale comunicazione.

 

8. La Consob può rendere pubblico il fatto che i soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni regolamentate non ottemperano ai loro obblighi.

 

9. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 64, comma 1-bis, la Consob può:

a) sospendere o richiedere che il mercato regolamentato interessato sospenda la negoziazione dei valori mobiliari o quote di fondi chiusi per un massimo di dieci giorni per volta, se ha motivi ragionevoli di sospettare che le disposizioni relative alle informazioni regolamentate siano state violate dal soggetto obbligato, ai sensi del presente articolo, alla comunicazione delle informazioni regolamentate;

b) proibire la negoziazione in un mercato regolamentato se accerta che le disposizioni indicate alla lettera a) sono state violate.

Art. 113-ter

(Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate)

1. Per informazioni regolamentate si intendono quelle che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine o dai soggetti che li controllano, ai sensi delle disposizioni contenute nel Capo 3 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel presente Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis e V-bis, e nei relativi regolamenti di attuazione ovvero delle disposizioni previste da Paesi extracomunitari ritenute equivalenti dalla Consob.

 

2. Le informazioni regolamentate sono depositate presso la Consob e la società di gestionedel mercatoil gestore del mercato per il quale l’emittente ha richiesto o ha approvato l’ammissione alla negoziazione dei propri valori mobiliari o quote di fondi chiusi, al fine di assicurare l’esercizio delle funzioni attribuite a detta societàdetto gestore ai sensi dell’articolo 64, comma 1della Parte III, Titolo I-bis, del presente decreto.

 

3. La Consob, nell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti dal presente Titolo, stabilisce modalità e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, tenuto conto della natura di tali informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l’effettiva diffusione in tutta la Comunità europea.

 

4. La Consob:

a) autorizza soggetti terzi rispetto all’emittente all’esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni regolamentate;

b) autorizza il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate;

c) organizza e gestisce il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni in assenza di soggetti autorizzati ai sensi della lettera b).

 

5. La Consob, in relazione alle informazioni regolamentate, stabilisce con regolamento:

a) modalità e termini per il deposito di cui al comma 2;

b) requisiti e condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di diffusione, nonché disposizioni per lo svolgimento di tale attività, avendo riguardo agli obiettivi di cui al comma 3;

c) requisiti e condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di stoccaggio, nonché disposizioni per lo svolgimento di tale attività che garantiscano sicurezza, certezza delle fonti d’informazione, registrazione dell’ora e della data della ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso per gli utenti finali, procedure allineate con quelle previste per il deposito presso la Consob;

d) la lingua in cui devono essere comunicate;

e) eventuali esenzioni dagli obblighi di deposito, diffusione e stoccaggio in conformità alla disciplina comunitaria.

 

6. Se un soggetto ha chiesto, senza il consenso dell’emittente, l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di valori mobiliari o quote di fondi chiusi, gli obblighi di comunicazione delle informazioni regolamentate sono osservati da tale soggetto, salvo il caso in cui l’emittente comunica al pubblico, ai sensi delle disposizioni del proprio Stato di origine, le informazioni regolamentate richieste dalla normativa comunitaria.

 

7. I soggetti tenuti alla comunicazione al pubblico delle informazioni regolamentate non possono esigere corrispettivi per tale comunicazione.

 

8. La Consob può rendere pubblico il fatto che i soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni regolamentate non ottemperano ai loro obblighi.

 

9. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 64, comma 1-bis66-quater, comma 1, la Consob può:

a) sospendere o richiedere che il mercato regolamentato interessato sospenda la negoziazione dei valori mobiliari o quote di fondi chiusi per un massimo di dieci giorni per volta, se ha motivi ragionevoli di sospettare che le disposizioni relative alle informazioni regolamentate siano state violate dal soggetto obbligato, ai sensi del presente articolo, alla comunicazione delle informazioni regolamentate;

b) proibire la negoziazione in un mercato regolamentato se accerta che le disposizioni indicate alla lettera a) sono state violate.

 

Art. 114

(Comunicazioni al pubblico)

1. Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all’articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall’articolo 64, comma 2, lettera d).

 

 

 

2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.

 

 

3. Gli emittenti quotati possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, al fine di non pregiudicare i loro legittimi interessi, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla Consob con regolamento, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. La Consob, con regolamento, può stabilire che l’emittente informi senza indugio la stessa autorità della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate e può individuare le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato.

 

 

 

 

4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una persona che agisca in loro nome o per loro conto, comunichino nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio le informazioni indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma 1, ne danno integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale.

 

5. La Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell’articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall’articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l’informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente.

 

6. Qualora gli emittenti, i soggetti che li controllano e gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La Consob, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.

 

Art. 114

(Comunicazioni al pubblico)

1. Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, Gli emittenti quotati comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiatedi cui all’articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllateai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10. La Consobstabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione al gestore del mercatocon le proprie e può individuare compitida affidarle da affidargli per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall’articolo 64, comma 2, lettera d).

 

2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dal regolamento (UE) n. 596/2014. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.

 

3. Gli emittenti quotati, possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, al fine di non pregiudicare i loro legittimi interessi, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla Consob con regolamento, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. La Consob, con regolamento, può stabilire che l’emittente informi senza indugio la stessa autorità della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate e può individuare le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informatoin caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, trasmettono su successiva richiesta della Consob la documentazione comprovante l’assolvimento dell’obbligo previsto dall’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione.

 

4. Abrogato

 

 

 

 

 

 

5. La Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell’articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall’articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l’informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente.

 

6. Qualora gli emittenti, i soggetti che li controllano e gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La Consob, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.

 

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future dell’emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato, devono comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall’emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla Consob con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004. La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l’emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma.

 

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future dell’emittente quotato, Chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato, devono comunicarecomunicano alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall’emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione èdeve essere effettuata anchedal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla Consob con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004dalle persone strettamente legate ai soggetti sopra indicati, individuati dalla Consob con regolamento. La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l’emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma.

 

8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l’esclusione delle società di rating, riguardanti gli strumenti finanziari indicati all’articolo 180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l’informazione in modo corretto e comunicare l’esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l’informazione si riferisce.

 

9. La Consob stabilisce con regolamento:

a) disposizioni di attuazione del comma 8;

b) le modalità di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni indicate al comma 8 prodotte o diffuse da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonché da soggetti in rapporto di controllo con essi.

 

 

 

 

10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a), non si applicano ai giornalisti soggetti a norme di autoregolamentazione equivalenti purché la loro applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La Consob valuta, preventivamente e in via generale, la sussistenza di dette condizioni.

 

 

 

 

 

11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o statistiche idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari indicati all’articolo 180, comma 1, lettera a), devono divulgare tali informazioni in modo corretto e trasparente.

 

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani.

8. Abrogato

 

 

 

 

 

 

9. La Consob stabilisce con regolamento: a) disposizioni di attuazione del comma 8; b) le modalità di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni indicate al comma 8 prodotte o diffuse da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonché da soggetti in rapporto di controllo con essiAl fine di garantire che il pubblico sia correttamente informato, la Consob può richiedere la pubblicazione delle raccomandazioni in materia di investimenti e delle altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento da parte degli emittenti quotati, dei soggetti abilitati, nonché dei soggetti in rapporto di controllo con essi, secondo le modalità stabilite con regolamento.

 

10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a), non si applicano ai giornalisti soggetti a norme di autoregolamentazione equivalenti purché la loro applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La Consob valuta, preventivamente e in via generale, con le modalità da essa stabilite, la sussistenzadi dette condizioni. delle condizioni indicate dall’articolo 20, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 596/2014, con riguardo alle norme di autoregolamentazione dei soggetti che esercitano l’attività giornalistica, e comunica il relativo esito, nonché le medesime norme di autoregolamentazione, al Ministero dell’economia e delle finanze.

 

11. Abrogato

 

 

 

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri cheemettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani.:

a) hanno chiesto o autorizzato l’ammissione di strumenti finanziari di propria emissione alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano;

b) hanno chiesto o autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

c) hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema organizzato di negoziazione italiano.

 

Art. 115

(Comunicazioni alla Consob)

 

1. La Consob, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico può, anche in via generale;

a) richiedere agli emittenti quotati, agli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine, ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità;

b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dai revisori legali e dalle società di revisione legale, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a);

c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia;

c-bis) esercitare gli ulteriori poteri previsti dall’articolo 187-octies.

 

2. I poteri previsti dalle lettere a), b) e c) possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell’articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall’articolo 122.

 

 

 

 

 

 

 

3. La Consob può altresì richiedere alle società o agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a società con azioni quotate l’indicazione nominativa, in base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di società fiduciarie, dei fiducianti.

Art. 115

(Comunicazioni alla Consob)

 

1. La Consob, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico può, anche in via generale;

a) richiedere agli emittenti quotati, agli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine, ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità;

b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dai revisori legali e dalle società di revisione legale, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a);

c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia;

c-bis) esercitare gli ulteriori poteri previsti dall’articolo 187-octies.

 

2. I poteri previsti dalle lettere a), b) e c) possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell’articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall’articolo 122.

 

2-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei confronti degli emittenti che hanno chiesto o autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, nonché degli emittenti che hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema organizzato di negoziazione italiano.

 

3. La Consob può altresì richiedere alle società o agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a società con azioni quotate l’indicazione nominativa, in base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di società fiduciarie, dei fiducianti.

 

Art. 115-bis

(Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate)

1. Gli emittenti quotati e i soggetti da questi controllati, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all’articolo 114, comma 1. La Consob determina con regolamento le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri.

Art. 115-bis

(Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate)

Abrogato

/

Art. 115-ter

(Comunicazioni relative alle quote di emissioni)

1. Ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni, come definiti dall’articolo 3, paragrafo 1, n. 20, del regolamento (UE) n. 596/2014, si applicano gli articoli 114 e 115, comma 1.

 

2. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 18, paragrafo 8, e 19, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, comma 1, si applicano altresì nei confronti delle piattaforme d’asta, dei commissari d’asta e dei sorveglianti d’asta, in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all’asta tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.

 

Art. 116

(Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico)

1. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La Consob stabilisce con regolamento i criteri per l’individuazione di tali emittenti e può dispensare, in tutto o in parte, dall’osservanza degli obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi dell’Unione Europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Agli emittenti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, ad eccezione degli articoli 157 e 158.

 

2-bis. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione che presentano le caratteristiche stabilite dalla Consob con regolamento e a condizione che l’ammissione sia stata richiesta o autorizzata dall’emittente.

 

2-ter. abrogato

Art. 116

(Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico)

1. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La Consob stabilisce con regolamento i criteri per l’individuazione di tali degliemittenti strumenti finanziarie può dispensare, in tutto o in parte, dall’osservanza degli obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi dell’Unione Europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione.che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

 

1-bis. Gli emittenti indicati al comma 1 informano, quanto prima possibile, il pubblico dei fatti non di pubblico dominio concernenti direttamente detti emittenti e che, se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo sul valore degli strumenti finanziari di propria emissione. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1, la Consob stabilisce le modalità di informazione del pubblico e i casi di esenzione dall’osservanza dei predetti obblighi informativi, qualora gli emittenti siano comunque tenuti agli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 596/2014.

 

2. Agli emittenti indicati al comma 1 si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, nonché le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, ad eccezione degli articoli 157 e 158.

 

2-bis. Abrogato

 

 

 

 

2-ter. abrogato

 

PARTE IV (Disciplina degli emittenti), Titolo III (Emittenti), Capo II (Disciplina delle società con azioni quotate), Sezione II (Diritti dei soci)

 

PARTE IV (Disciplina degli emittenti), Titolo III (Emittenti), Capo II (Disciplina delle società con azioni quotate), Sezione II (Diritti dei soci)

Art. 132

(Acquisto di azioni proprie e della società controllante)

1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, da società con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento.

 

2. Il comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni quotate effettuati ai sensi dell’articolo 2359-bis del codice civile da parte di una società controllata.

 

3. I commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell’articolo 114-bis.

Art. 132

(Acquisto di azioni proprie e della società controllante)

1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, da società con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento.

 

2. Il comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni quotate effettuati ai sensi dell’articolo 2359-bis del codice civile da parte di una società controllata.

 

3. I commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell’articolo 114-bis.

 

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti di azioni proprie effettuati da emittenti che hanno richiesto o autorizzato la negoziazione di azioni di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, o da società controllate.

 

PARTE V (Sanzioni), Titolo I (Sanzioni penali), Capo II (Emittenti)

PARTE V (Sanzioni), Titolo I (Sanzioni penali), Capo II (Emittenti)

Art. 172

(Irregolare acquisto di azioni)

1. Gli amministratori di società con azioni quotate o di società da queste controllate che acquistano azioni proprie o della società controllante in violazione delle disposizioni dell’articolo 132 sono puniti con una reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro quattrocentododici a euro duemilasessantaquattro.

 

2. La disposizione prevista dal comma 1 non si applica se l’acquisto è operato sul mercato regolamentato secondo modalità diverse da quelle stabilite dalla Consob con regolamento, ma comunque idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Art. 172

(Irregolare acquisto di azioni)

 

1. Gli amministratori di società con azioni quotate o di società da queste controllate che acquistano azioni proprie o della società controllante in violazione delle disposizioni dell’articolo 132 sono puniti con una reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro quattrocentododici a euro duemilasessantaquattro.

 

2. La disposizione prevista dal comma 1 non si applica se l’acquisto è operato sul mercato regolamentatosecondo modalità diverse da quelle stabilite dalla Consob con regolamento, ma comunque idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

 

2-bis. La disposizione prevista dal comma 1 si applica agli amministratori di società con azioni negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione italiano.

 

PARTE V (Sanzioni), Titolo I-bis (Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato), Capo I (Disposizioni generali) PARTE V (Sanzioni), Titolo I-bis (Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercatoAbusi di mercato), Capo I (Disposizioni generali)

 

Art. 180

(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) “strumenti finanziari”:

1) gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell’Unione europea;

2) gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l’ammissione è stata richiesta o autorizzata dall’emittente;

b) “derivati su merci”: gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 3, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell’Unione europea;

c) “prassi di mercato ammesse”: prassi di cui è ragionevole attendersi l’esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse o individuate dalla Consob in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003;

d) “ente”: uno dei soggetti indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

 

Art. 180

(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) “strumenti finanziari”:

1) gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell’Unione europea;

2) gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell’Unione europea., per i quali l’ammissione è stata richiesta o autorizzata dall’emittente;

2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell’Unione europea;

2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali;

b) “derivati su merci”: gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 3, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell’Unione europea“contratto a pronti su merci”: un contratto a pronti su merci quale definito nell’articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) n. 596/2014;

b-bis) “programma di riacquisto di azioni proprie”: la negoziazione di azioni proprie ai sensi dell’articolo 132;

b-ter) “informazione privilegiata”: l’informazione contemplata dall’articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014;

b-quater) “indice di riferimento (benchmark)”: l’indice di riferimento (benchmark), quale definito nell’articolo 3, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 596/2014;

c) “prassi di mercato ammesse”: prassidi cui è ragionevole attendersi l’esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse o individuate dalla Consob in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003ammessa dalla Consob conformemente all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014;

c-bis) “stabilizzazione”: la stabilizzazione quale definita nell’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 596/2014;

c-ter) “emittente”: l’emittente quale definito nell’articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014.

d) “ente”: uno dei soggetti indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

 

Art. 181

(Informazione privilegiata)

1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

 

2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.

 

3. Un’informazione si ritiene di carattere preciso se:

a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;

b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

 

4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

 

5. Nel caso delle persone incaricate dell’esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l’informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

 

Art. 181

(Informazione privilegiata)

Abrogato

Art. 182

(Ambito di applicazione)

1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all’estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano.

 

 

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187- ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell’Unione europea.

 

2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti gli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2).

Art. 182

(Ambito di applicazione)

1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all’estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano.

 

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187- ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell’Unione europea.

 

2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti gli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2).anche alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d’asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.

 

Art. 183

(Esenzioni)

1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell’Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell’Unione europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi;

b) alle negoziazioni di azioni proprie di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), effettuate nell’ambito di programmi di riacquisto da parte dell’emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento.

Art. 183

(Esenzioni)

1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) alle operazioniattinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell’Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell’Unione europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi, agli ordini o alle condotte previsti dall’articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014, dai soggetti ivi indicati, nell’ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico, nonché nell’ambito delle attività della politica climatica dell’Unione o nell’ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell’Unione;

b) alle negoziazioni di azioni propriedi cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), effettuate nell’ambito di programmi di riacquisto da parte dell’emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento.effettuate ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014.

PARTE V (Sanzioni), Titolo I-bis (Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato), Capo II (Sanzioni penali)

 

PARTE V (Sanzioni), Titolo I-bis (Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercatoAbusi di mercato), Capo II (Sanzioni penali)

Art. 184

(Abuso di informazioni privilegiate)(*)

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

 

 

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

 

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

 

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni.

 

 

 

 

 

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a).

 

(*) Ai sensi dell’art. 39, comma 1, della L. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Capo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.

 

Art. 184

(Abuso di informazioni privilegiate) (*)

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

 

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

 

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

 

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni.

 

4. Abrogato.

 

 

 

(*) Ai sensi dell’art. 39, comma 1, della L. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Capo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.

 

Art. 185

(Manipolazione del mercato) (*)

 

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

 

 

 

 

 

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

 

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Ai sensi dell’art. 39, comma 1, della L. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Capo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.

 

Art. 185

(Manipolazione del mercato) (*)

 

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

 

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

 

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

 

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni.

 

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all’ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a);

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento(benchmark).

 

(*) Ai sensi dell’art. 39, comma 1, della L. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Capo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.

 

PARTE V (Sanzioni), Titolo I-bis (Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato), Capo III (Sanzioni amministrative)

 

PARTE V (Sanzioni), Titolo I-bis (Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercatoAbusi di mercato), Capo III (Sanzioni amministrative)

Art. 187-bis

(Abuso di informazioni privilegiate) (*)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

 

 

 

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

 

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a).

 

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

 

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dall’illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

 

 

 

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

 

(*) La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall’art. 39, comma 3, della L. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro centomila; euro tre milioni in euro quindici milioni.

L’art. 6, co. 3, del successivo D.lgs. 12 maggio 2015, n. 72 (di attuazione della direttiva CRD IV) ha tuttavia previsto che “Alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non si applica l’articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262”. Cfr. sul punto la nota 15 a piè di pagina.

 

Art. 187-bis

(Abuso di informazioni privilegiateAbuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate)[21]

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

 

2. Abrogato

 

 

 

3. Abrogato

 

 

 

4. Abrogato

 

 

 

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto oil profitto conseguito dall’illecitoovvero le perdite evitate per effetto dell’illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dall’illecitotenuto conto dei criteri elencati all’articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell’illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

 

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

 

Art. 187-ter

(Manipolazione del mercato) (*)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

 

 

 

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

 

 

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l’azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente; d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

 

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

 

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dall’illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

 

6. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell’applicazione del presente articolo.

 

7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

 

(*) V. supra e nt. 15.

 

Art. 187-ter

(Manipolazione del mercato)[22]

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

 

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.Si applica la disposizione dell’articolo 187-bis, comma 5.

 

3. Abrogato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

 

5. Abrogato

 

 

 

 

 

6. Abrogato

 

 

 

 

 

 

 

7. Abrogato

/

Art. 187-ter.1

(Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014)

1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall’articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall’articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell’articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.

 

2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest’ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

 

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell’ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

 

4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall’articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall’articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

 

5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest’ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.

 

6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell’ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

 

7. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

 

8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall’articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.

 

9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all’art. 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:

a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle;

b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l’infrazione contestata è cessata.

 

10. L’inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l’aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

 

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Art. 187-quater

(Sanzioni amministrative accessorie)

1. L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l’incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell’esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell’autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all’ordine dall’esercizio dell’attività professionale.

Art. 187-quater

(Sanzioni amministrative accessorie)

1. L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previstedal presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l’incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.dagli articoli 187-bis e 187-ter importa:

a) l’interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;

b) l’interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;

c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell’articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell’incarico;

d) la sospensione dall’albo di cui all’articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede;

e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).

 

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).

 

2. Laesanzioneiamministrativaeaccessoriaedi cui ai commi 1 e 1-bis hanno una duratanon inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

 

2-bis. Quando l’autore dell’illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all’interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l’interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

 

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestioneai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell’esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell’autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all’ordine dall’esercizio dell’attività professionale, nonché applicare nei confronti dell’autore della violazione l’interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.

 

Art. 187-quinquies

(Responsabilità dell’ente)

1. L’ente è responsabile del pagamento di una somma pari all’importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

 

3. L’ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell’interesse proprio o di terzi.

 

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

 

Art. 187-quinquies

(Responsabilità dell’ente)

1. L’ente è responsabile del pagamento di una somma pari all’importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio L’ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all’articolo 14 o del divieto di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

 

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

 

3. L’ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell’interesse proprio o di terzi.

 

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Art. 187-sexies

(Confisca)

1. L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.

 

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

 

3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

 

Art. 187-sexies

(Confisca)

1. L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa semprela confisca del prodotto o del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.

 

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

 

3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

PARTE V (Sanzioni), Titolo I-bis (Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato), Capo IV (Poteri della Consob) PARTE V (Sanzioni), Titolo I-bis (Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercatoAbusi di mercato), Capo IV (Poteri della Consob)

 

Art. 187-octies

(Poteri della Consob)

1. La Consob vigila sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo e di tutte le altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE.

 

 

 

2. La Consob compie tutti gli atti necessari all’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto.

 

 

3. La Consob può nei confronti di chiunque possa essere informato sui fatti:

a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione;

b) richiedere le registrazioni telefoniche esistenti stabilendo il termine per la relativa comunicazione;

c) procedere ad audizione personale;

d) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell’articolo 187-sexies;

e) procedere ad ispezioni;

f) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

 

 

 

 

 

 

4. La Consob può altresì:

a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga ai divieti di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed accedere al sistema informativo dell’anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;

b) chiedere l’acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

c) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell’anagrafe dei conti e dei depositi di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le modalità indicate dall’articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti nell’archivio indicato all’articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;

e) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d’Italia, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994.

e-bis) avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione telematica, dei dati contenuti nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

 

 

 

5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al comma 4, lettera b), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica. Detta autorizzazione è necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4, lettera c), nei confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati, dai soggetti indicati nell’articolo 114, commi 1, 2 e 8, e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del presente decreto.

 

 

6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere l’esistenza di violazioni delle norme del presente titolo, la Consob può in via cautelare ordinare di porre termine alle relative condotte.

 

 

 

 

 

 

 

7. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

 

8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e f), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

 

9. Quando si è proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera d), gli interessati possono proporre opposizione alla Consob.

 

10. Sull’opposizione la decisione è adottata con provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno successivo alla sua proposizione.

 

11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto quando:

a) è deceduto l’autore della violazione;

b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all’illecito;

c) l’atto di contestazione degli addebiti non è notificato nei termini prescritti dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria non è stata applicata entro il termine di due anni dall’accertamento della violazione.

 

12. Nell’esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la Consob può avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

 

13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell’assolvimento dei compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto d’ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla Consob.

 

14. Il provvedimento della Consob che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la Consob procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali.

 

15. Quando l’autore della violazione esercita un’attività professionale, il provvedimento che infligge la sanzione è trasmesso al competente ordine professionale.

 

Art. 187-octies

(Poteri della Consob)

1. La Consob vigila sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo e di tutte le altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE. La Consob è l’autorità nazionale competente ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato.

 

2. La Consob compie tutti gli atti necessari all’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nelpresente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto.

 

3. La Consob può nei confronti di chiunque possa essere informato sui fatti:

a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione;

b) richiedere le registrazionitelefoniche esistenti stabilendo il termine per la relativa comunicazioneesistenti relative a conversazioni telefoniche, a comunicazioni elettroniche e allo scambio di dati, stabilendo il termine per la relativa trasmissione;

c) procedere ad audizione personale;

c-bis) in relazione a strumenti derivati su merci, richiedere dati sulle operazioni e accedere direttamente ai sistemi dei partecipanti al mercato;

d) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell’articolo 187-sexies;

e) procedere ad ispezioni, anche mediante autorizzazione di revisori legali o società di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto quando sussistono particolari necessità e non sia possibile provvedere con risorse proprie; il soggetto autorizzato a procedere alle predette verifiche ed ispezioni agisce in veste di pubblico ufficiale;

f) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

4. La Consob può altresì:

a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga ai divieti di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed accedere al sistema informativo dell’anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;

a-bis) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti negli elenchi di cui all’articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

b) chiedere l’acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,o acquisire direttamente tali dati mediante connessione telematica;

c) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell’anagrafe dei conti e dei depositi di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le modalità indicate dall’articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti nell’archivio indicato all’articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;

e) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d’Italia, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994.

e-bis) avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione telematica, dei dati contenuti nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

 

5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al comma 4, lettera b), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica. Detta autorizzazione è necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4, lettera c), nei confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati, dai soggetti indicati nell’articolo 114, commi 1, 2 e 8, e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del presente decretoe dagli altri soggetti vigilati ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 e del presente decreto.

 

6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere l’esistenza di violazioni delle norme del regolamento (UE) n. 596/2014 e del presente titolo, la Consob può anche in via cautelare ordinare di porre termine alle relative condotte;

a) ordinare la cessazione temporanea o permanente di qualunque pratica o condotta;

b) salvo quanto previsto dall’articolo 114, comma 5, adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra l’altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti precedentemente divulgate, anche imponendo ai soggetti interessati di pubblicare una dichiarazione di rettifica.

 

7. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

 

8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e f), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

 

9. Quando si è proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera d), gli interessati possono proporre opposizione alla Consob.

 

10. Sull’opposizione la decisione è adottata con provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno successivo alla sua proposizione.

 

11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto quando:

a) è deceduto l’autore della violazione;

b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all’illecito;

c) l’atto di contestazione degli addebiti non è notificato nei termini prescritti dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 187-septies, comma 1;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria non è stata applicata entro il termine di due anni dall’accertamento della violazione.

 

12. Nell’esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la Consob può avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

 

13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell’assolvimento dei compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto d’ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla Consob.

 

14. Il provvedimento della Consob che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la Consob procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali.

 

15. Quando l’autore della violazione esercita un’attività professionale, il provvedimento che infligge la sanzione è trasmesso al competente ordine professionale.

Art. 187-novies

(Operazioni sospette)

1. I soggetti abilitati, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e le società di gestione del mercato devono segnalare senza indugio alla Consob le operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono ritenersi configurare una violazione delle disposizioni di cui al presente titolo. La Consob stabilisce, con regolamento, le categorie di soggetti tenuti a tale obbligo, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette, nonché le modalità e i termini di tali segnalazioni.

 

Art. 187-novies

(Operazioni sospette)

Abrogato

PARTE V (Sanzioni), Titolo I-bis (Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato), Capo V (Rapporti tra procedimenti)

 

PARTE V (Sanzioni), Titolo I-bis (Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercatoAbusi di mercato), Capo V (Rapporti tra procedimenti)

Art. 187-terdecies

(Esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo penale)

1. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a carico del reo o dell’ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 187-septies, la esazione della pena pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato è limitata alla parte eccedente quella riscossa dall’Autorità amministrativa.

Art. 187-terdecies

(Esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo penaleApplicazione ed esecuzione delle sanzioni penali ed amministrative)

1. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a carico del reoo dell’ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 187-septies, la esazione della pena pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato è limitata alla parte eccedente quella riscossa dall’Autorità amministrativa.,, dell’autore della violazione o dell’ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 187-septies ovvero una sanzione penale o una sanzione amministrativa dipendente da reato:

a) l’autorità giudiziaria o la CONSOB tengono conto, al momento dell’irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;

b) l’esazione della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria dipendente da reato ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall’autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.

 

PARTE V (Sanzioni), Titolo II (Sanzioni amministrative)

PARTE V (Sanzioni), Titolo II (Sanzioni amministrative)

Art. 190.3

(Sanzioni amministrative in tema di disciplina dei mercati e dei servizi di comunicazione dati)

1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell’articolo 166, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis:

a) ai gestori delle sedi negoziazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo II del titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

b) agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo III del titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi multilaterali di depositi in euro, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 62-septies e di quelle emanate in base ad esse;

d) ai membri e ai partecipanti ammessi ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione nonché ai clienti di sistemi organizzati di negoziazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo II del titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

e) ai soggetti indicati nell’articolo 187-novies, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal medesimo articolo e di quelle emanate in base ad esse;

f) ai fornitori di servizi di comunicazione dati, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 79-bis, 79-ter e 79-ter.1 e di quelle emanate in base ad esse.

 

2. Chiunque viola le disposizioni previste dall’articolo 68, comma 1, e dalle relative norme attuative, ovvero viola le misure adottate in base alle medesime disposizioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.

 

3. Per la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 67-ter, 68, comma 1, e 68-quater, commi 2 e 3, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, può essere applicata anche la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione temporanea, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, a essere membro o partecipante di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o a essere cliente di un sistema organizzato di negoziazione.

 

4. Si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.

Art. 190.3

(Sanzioni amministrative in tema di disciplina dei mercati e dei servizi di comunicazione dati)

1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell’articolo 166, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis:

a) ai gestori delle sedi negoziazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo II del titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

b) agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo III del titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi multilaterali di depositi in euro, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 62-septies e di quelle emanate in base ad esse;

d) ai membri e ai partecipanti ammessi ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione nonché ai clienti di sistemi organizzati di negoziazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo II del titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

e) Abrogato;

f) ai fornitori di servizi di comunicazione dati, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 79-bis, 79-ter e 79-ter.1 e di quelle emanate in base ad esse.

 

 

2. Chiunque viola le disposizioni previste dall’articolo 68, comma 1, e dalle relative norme attuative, ovvero viola le misure adottate in base alle medesime disposizioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.

 

3. Per la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 67-ter, 68, comma 1, e 68-quater, commi 2 e 3, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, può essere applicata anche la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione temporanea, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, a essere membro o partecipante di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o a essere cliente di un sistema organizzato di negoziazione.

 

4. Si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.

 

Art. 193

(Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e 154- quater, o soggetti agli obblighi di cui all’articolo 115-bis per l’inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.

 

 

1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest’ultima, salvo che ricorra la causa di esenzione prevista dall’articolo 114, comma 10, una delle seguenti sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.

 

1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1.

 

1-bis. abrogato

 

1-ter.abrogato

 

1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell’articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all’esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate.

 

1-quinquies. abrogato

 

2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.

 

2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.

 

2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 2.1.

 

2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste dall’articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due mesi, l’importo minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 è pari a euro cinquemila.

 

2.4. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1, 1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

 

2-bis. soppresso

 

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila:

a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell’adempimento dei doveri previsti dall’articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall’articolo 149, comma 3;

b) abrogato.

 

3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all’articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l’incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall’incarico.

 

3-ter. abrogato

 

3-quater. Nel caso di violazione degli ordini previsti dal presente articolo si applica l’articolo 192-bis, comma 1-quater.

Art. 193

(Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114,114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e 154- quater, o soggetti agli obblighi di cui all’articolo 115-biscommi 5, 7 e 9, 114-bis, 115, 116, comma 1-bis, 154-bis, 154–ter e 154-quater, per l’inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.

 

1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest’ultima, salvo che ricorra la causa di esenzione prevista dall’articolo 114, comma 10,una delle seguenti sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.

 

1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1.

 

1-bis. abrogato

 

1-ter.abrogato

 

1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell’articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all’esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate.

 

1-quinquies. abrogato

 

2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.

 

2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.

 

2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 2.1.

 

2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste dall’articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due mesi, l’importo minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 è pari a euro cinquemila.

 

2.4. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1, 1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

 

2-bis. soppresso

 

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila:

a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell’adempimento dei doveri previsti dall’articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall’articolo 149, comma 3;

b) abrogato.

 

3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all’articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l’incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall’incarico.

 

3-ter. abrogato

 

3-quater. Nel caso di violazione degli ordini previsti dal presente articolo si applica l’articolo 192-bis, comma 1-quater.

 

 


[1] Recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea (c.d. Legge di delegazione europea 2016-2017), ed in particolare per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014 (art. 8).

[2] Con alcune limitate eccezioni.

[3] Si ricorda che, a sensi dell’art. 7 MAR, per informazione privilegiata si intende:

“1. […] a) un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un’informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell’Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti; c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d’asta correlati, un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati; d) nel caso di persone incaricate dell’esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s’intende anche l’informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un’informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, s’intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d’asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati”.

[4] Come individuati ai sensi dell’art. 1, comma 2, del TUF.

[5] Per tali intendendosi, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. w), del TUF, “i soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, per emittente si intende l’emittente dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato”.

[6] Recentemente modificato con delibera n. 19925 del 22 marzo 2017 per tener conto dell’entrata in vigore del MAR.

[7] Come definite ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, n. 25), MAR.

[8] Come definite ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, n. 26), MAR

[9] Analogo obbligo di comunicazione è disposto anche in riferimento ai partecipanti al mercato delle quote di emissione con riguardo alle operazioni concernenti le quote di emissione, i prodotti oggetto d’asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

[10] Tra i quali anche Assonime (cfr. in particolare le Osservazioni di Assonime in risposta al Documento di Consultazione Consob del 24 ottobre 2016).

[11] Cfr. Documento di consultazione Consob del 24 ottobre 2016, p. 23.

[12] Cfr. Senato della Repubblica – Legislatura 18° – 6° Commissione permanente – Resoconto sommario n. 17 del 01/08/2018, “Parere approvato dalla Commissione sull’atto del Governo n. 25”.

[13] Ibidem. Sul punto, si veda anche la Relazione illustrativa al Decreto Legislativo, ove è riportato che “Le Commissioni chiedono di valutare l’opportunità di non abrogare il comma 7 o, in alternativa, di riformularlo […]”.

[14] Disciplinate dall’art. 19 MAR.

[15] Anch’esso recentemente modificato ad opera della citata delibera n. 19925 del 22 marzo 2017 per coordinarlo con le previsioni del MAR.

[16] Cfr. Comunicazione Consob DME/0083984 del 23 ottobre 2014.

[17] In sostanziale continuità con quanto previsto nel vigore della MAD 1.

[18] Da notare che mentre il nuovo comma 3-bis dell’art. 132 TUF fa riferimento anche agli emittenti che hanno “richiesto” la negoziazione di azioni di propria emissione su un MTF, il nuovo comma 2-bis dell’art. 172 TUF fa riferimento solo agli amministratori di società con azioni “negoziate” su un MTF.

[19] Cfr. il Documento per la consultazione del 21 settembre 2018 int. “Regolamento abusi di mercato – adeguamento delle prassi di mercato ammesse dalla Consob”. Il termine per la presentazione di eventuali osservazioni scade il 22 ottobre 2018.

[20] Nell’ambito della citata consultazione pubblica, la Consob propone altresì la cessazione della prassi n. 3 attinente al riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate, di cui alla delibera n. 18406 del 13 dicembre 2012.

[21] Con riferimento ai limiti delle sanzioni amministrative, la Relazione Illustrativa evidenzia che “Al riguardo, si fa presente che la vigenza della norma di cui all’art. 39, comma 3, della legge 262/2005, che prevede la quintuplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TUF, con specifico riferimento alle sanzioni sugli abusi di mercato, è attualmente all’esame della Corte Costituzionale. Ciò in quanto il D.lgs. 12 maggio 2015, n. 72 (di attuazione della direttiva CRD IV), all’art. 6, co. 3, ha previsto che “Alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non si applica l’articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262”. L’ampia formulazione della disposizione, da ultimo richiamata, ha infatti prodotto la dequintuplicazione anche degli importi minimi e massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dal TUF in materia di abusi di mercato. In particolare, l’esame da parte della Corte Costituzionale concerne un “possibile eccesso di delega” della citata disposizione che, nel contemplare indistintamente tutte le sanzioni previste dal TUF (ivi comprese, dunque, quelle previste per gli abusi di mercato), potrebbe collocarsi al di fuori del perimetro tracciato dalla legge di delegazione (art. 3, comma 1, lett. l), legge 154/14) che non conteneva un espresso riferimento alle norme in tema di abusi di mercato. Inoltre, altra questione rimessa al vaglio della Consulta è quella concernente l’applicazione del principio di retroattività della lex mitior alle sanzioni amministrative in materia di abusi di mercato, qualora le stesse siano state effettivamente dequintuplicate per effetto della disposizione in commento. Sul punto si rappresenta che costituisce orientamento fino ad oggi consolidato nella giurisprudenza della stessa Corte il principio per cui in materia di sanzioni amministrative non esiste un vincolo costituzionale “nel senso dell’applicazione in ogni caso della legge successiva più favorevole” (da ultimo, sent. n. 193/2016). I range di riferimento attuali per l’art. 187-bis sarebbero quindi da considerarsi tra ventimila e 3 milioni di euro, mentre per il 187-ter tra ventimila e 5 milioni di euro. Non intervenendo sull’articolo 187-bis, il massimale (3 milioni di euro) non risulterebbe adeguato con quanto prevede MAR (5 milioni di euro). Nello schema di decreto i minimi edittali previsti nelle disposizioni richiamate (187-bis e 187-ter) restano invariati rispetto a quelli attualmente vigenti. Qualora gli stessi fossero soggetti a quintuplicazione, un minimo di euro 100.000 potrebbe risultare eccessivamente elevato e non consentire di calibrare proporzionalmente la risposta sanzionatoria amministrativa in presenza di illeciti di scarsa offensività o pericolosità. In assenza di quintuplicazione, la forbice tra gli importi edittali minimo e massimo è piuttosto ampia (anche per effetto della triplicazione o elevamento in ragione del profitto dell’illecito) e consente, quindi, la corretta flessibilità nella determinazione dell’importo più adeguato rispetto alla gravità della violazione. Si evidenzia, infine, non soltanto che l’importo edittale minimo è stato stabilito in pieno coordinamento con l’impianto sanzionatorio generale del TUF (a seguito della rivisitazione occasionata dalla delega per l’attuazione di CRD IV), ma anche che un importo più elevato non trova riscontro negli ordinamenti dei principali Stati membri dell’UE, ove in taluni casi (come in Francia) le fattispecie di illecito non prevedono un minimo edittale specifico, rimettendo l’ammontare all’apprezzamento dell’autorità di vigilanza”.

[22] V.nt. 15.

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