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Approfondimenti

Acquisto di crediti da parte di imprese di recupero: norme e dubbi pratici

7 Aprile 2016

Giuseppe Roddi

Premessa

Da circa 85 anni il recupero crediti è disciplinato dalla legge e sottoposto al controllo dello Stato, tramite il Ministero degli Interni. Per svolgere legittimamente il proprio non facile lavoro, le imprese specializzate nell’attività di recupero stragiudiziale dei crediti, definite con un termine ormai un po’ obsoleto “agenzie di recupero crediti”, devono possedere la licenza prevista dall’art. 115 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), che è rilasciata dal Questore e, da qualche anno, vale per tutto il territorio nazionale. Queste ultime e chi opera per loro conto sono sottoposti al controllo – preventivo e successivo – del Ministero dell’Interno, che richiede un’attenta e minuziosa verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità degli amministratori e verifica l’andamento dell’attività corrente[1]. La Circ. 288, tit. I, cap. 3, sez. III della Banca d’Italia – “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari della Banca d’Italia”, come tale non diretta alle imprese di recupero credito – prevede che, oltre all’attività finanziaria, che sappiamo riservata e per lo svolgimento della quale occorre la relativa abilitazione, gli iscritti all’Albo 106 TUB, vale a dire le società finanziarie, possono esercitare attività strumentali o connesse rispetto all’attività principale esercitata, che è quella finanziaria (ciò vale, analogamente, anche per le banche). Fra le connesse rientra il recupero crediti di terzi.

L’entrata in vigore di queste nuove disposizioni di vigilanza dedicate alle società finanziarie, determinata dalle rilevanti modifiche introdotte a seguito dell’aggiornamento del d.lgs. 1.9.1993 n.385, testo unico banche (TUB) ha suscitato, negli ultimi tempi, una serie di interrogativi circa la legittimazione dei soggetti tenuti a svolgere talune forme di recupero crediti. In particolare, è stato, fra l’altro, sostenuto che le banche e le finanziarie potrebbero affidare attività di service solo a soggetti iscritti al nuovo Albo 106 TUB, e non alle agenzie di recupero crediti di cui all’art. 115 TULPS.

Invero, l’esame dell’odierno ordinamento giuridico italiano non evidenzia alcuna norma che preveda un qualche obbligo a carico delle banche o degli intermediari finanziari di dover affidare l’attività di service solo a soggetti iscritti al nuovo Albo ex art. 106 TUB. I veri destinatari sarebbero, semmai, i soli soggetti ex art.115 TULPS (o, quanto meno, in primis), in quanto i 106 TUB non possono svolgere in modo prevalente recupero crediti.

Il decreto del Ministero Economia e Finanze del 2.4.15 n.53 “Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli artt. 106, c.3, 112, c.3, e 114 del d.lgs. 1.9.1993, n.385, nonché dell’art. 7-ter, c. 1-bis, della l. 30.4.1999 n.130”, che ha dato attuazione alle regole del TUB, ha, infatti, schiuso nuove interessanti prospettive di lavoro per i recuperatori di credito, e non per le banche o le finanziarie.

In particolare l’art. 2 c.2 lett. b) del dm ha precisato che l’acquisto, a titolo definitivo, di crediti – da parte delle imprese di recupero crediti – al ricorrere di determinate condizioni, non costituisce attività di concessione di finanziamenti. Questa forma di acquisto di crediti non è, pertanto, “attività finanziaria”, non è riservata e chi la pone in essere – segnatamente i soggetti 115 TULPS – non deve iscriversi all’Albo 106 TUB.

Questo, in sintesi, il punto di arrivo: può essere di qualche interesse soffermarsi su alcuni aspetti particolari della normativa, con riserva di futuri approfondimenti.

Le fonti normative. Il problema e alcune iniziali valutazioni giuridiche e operative

L’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è disciplinata dal titolo V (“Soggetti operanti nel settore finanziario”) del TUB, il cui art. 106 (“Albo degli intermediari finanziari”), al c.1 prevede che “L’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito Albo tenuto dalla Banca d’Italia”.

La riforma attuata dal d.lgs. 141/10 e da altre norme successive nei confronti del TUB, che sta ormai entrando in piena operatività, ha ristretto il perimetro delle attività riservate agli intermediari finanziari escludendo le attività di assunzione di partecipazioni e di intermediazione in cambi. E’, pertanto, riservato agli intermediari finanziari iscritti nell’Albo 106 l’esercizio nei confronti del pubblico – vale a dire nei confronti di terzi con carattere di professionalità – delle attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (art. 106 TUB, nuova stesura) e/o di servicing in operazioni di cartolarizzazione dei crediti (art. 2 cc. 3, 6 e 6-bis l. 130/99). Nulla si dice circa il recupero crediti, che non costituisce attività finanziaria.

Prendiamo in considerazione, al riguardo, il decreto del Ministero Economia e Finanze del 2.4.15 n.53 “Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli artt. 106, c.3, 112, c.3, e 114 del d.lgs. 1.9.1993, n.385, nonché dell’art. 7-ter, c. 1-bis, della l. 30.4.1999 n.130” (dm), che contiene le norme secondarie di attuazione del TUB.

Soffermiamoci, in modo specifico, sull’art. 2 c.2 lett. b)[2], rilevante ai nostri fini.

La norma precisa che l’acquisto, a titolo definitivo, di crediti – da parte di società titolari della licenza per l’attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell’art. 115 TULPS – al ricorrere di determinate condizioni, non costituisce attività di concessione di finanziamenti.

Ne discende che simile tipologia di acquisto di crediti non è “attività finanziaria”, non è riservata e chi la pone in essere – segnatamente i soggetti 115 TULPS – non solo non sono fuori legge, ma non devono neppure iscriversi all’Albo 106 TUB.

Le determinate condizioni da osservare, cui la norma di riferisce in modo dettagliato, sono le seguenti:

– i crediti devono essere acquistati a fini di recupero e provenire da alcune tipologie di soggetti, cioè da

  • banche o altri intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia – in breve, o appartenenti all’Albo ex art. 13 TUB o all’Albo ex art. 106 TUB e deve trattarsi di crediti classificati in sofferenza o da
  • soggetti diversi da banche o altri intermediari finanziari e deve trattarsi di crediti vantati nei confronti di debitori che versano in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, secondo quanto accertato dai competenti organi sociali; non rilevano eventuali garanzie reali o personali;

– i finanziamenti ceduti non devono eccedere l’ammontare complessivo del patrimonio netto di chi li compra;

– il recupero dei crediti così acquistati avviene senza la stipula di nuovi contratti di finanziamento con i debitori ceduti, la novazione di quelli in essere, la modifica delle condizioni contrattuali; non rilevano a tali fini l’estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento.

Esclusione dell’obbligo di iscrizione all’Albo 106 TUB per le agenzie di recupero crediti

Per quanto concerne il profilo soggettivo della legittimazione all’acquisto dei crediti in esame, appare di tutta evidenza che non occorre il possesso – da parte dell’acquirente dei crediti che sia un’agenzia di recupero ex art. 115 TULPS – di alcuna iscrizione all’Albo 106.

Diverso sarebbe se chi compra non fosse un’agenzia di recupero ex art. 115 TULPS. In questo caso si delineerebbero (perlomeno) due possibilità:

  1. chi compra è banca o intermediario finanziario, in questo caso gli acquirenti devono essere iscritti nell’Albo rispettivo
  2. chi compra non è un’agenzia di recupero crediti ex art. 115, né una banca, né un intermediario finanziario, in questo caso è da vagliare la liceità della condotta di chi acquista.

A rafforzare ciò, le “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari della Banca d’Italia” (Circ. n.288 del 3.4.2015, cit., in vigore dal 11.7.15), concernenti i nuovi 106, che (come naturale) non prevedono alcun obbligo di iscrizione all’Albo 106 per le agenzie di recupero crediti ex art. 115 TULPS.

In sintesi:

  • non si rinvengono disposizioni normative circa il presunto obbligo delle banche e degli intermediari finanziari di dover affidare l’attività di service solo a soggetti iscritti al nuovo Albo ex art. 106 TUB
  • il disposto dell’art. 2 c.2 lett. b) del dm pare proprio schiudere simile mercato alle agenzie di recupero crediti ex art. 115 del TULPS e non ad altri, per lo meno in via di principio
  • nulla vieta che un’agenzia di recupero crediti chieda ed ottenga, in presenza dei requisiti, l’abilitazione allo svolgimento dell’attività finanziaria, diventi cioè un soggetto ex art. 106 TUB, un intermediario finanziario, ma ciò comporterebbe il venir meno delle peculiarità originarie, in quanto dovrebbe cessare l’attività recuperatoria per dedicarsi esclusivamente a quella finanziaria (pur con le limitazioni, di cui infra)
  • è abbastanza strano – per non dire che potrebbe anche sembrare una stranezza (forse persino un’aberrazione) sotto il profilo giuridico e operativo – che un’agenzia di recupero diventi una finanziaria iscritta all’Albo 106 TUB e continui a svolgere la sua precedente attività.

Facoltà per le banche e le finanziarie di svolgere attività di acquisto dei crediti in esame

Resta da approfondire se – nei confronti degli iscritti nell’Albo 106 che svolgono attività di service prevalente e non accessoria – sussista un impedimento ad acquistare detti crediti.

La Circ. 288, tit. I, cap. 3, sez. III prevede che, oltre all’attività finanziaria, che sappiamo riservata e per lo svolgimento della quale occorre la relativa abilitazione, gli iscritti all’Albo 106 possono esercitare attività strumentali o connesse rispetto alle attività finanziarie esercitate (analoga regola vale per le banche). In proposito, la normativa chiarisce che le attività strumentali hanno carattere ausiliario rispetto a quella principale esercitata dall’intermediario finanziario. In via indicativa, rientrano fra queste lo studio, la ricerca e l’analisi in materia economica e finanziaria, la gestione di immobili ad uso funzionale o di immobili acquistati o detenuti per il recupero di crediti in relazione al tempo strettamente necessario per effettuarne la cessione, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e l’addestramento del personale. E’, invece, connessa, l’attività di natura commerciale o finanziaria, non soggetta a riserva, che consente di sviluppare l’attività finanziaria esercitata ed è svolta in via accessoria rispetto all’attività principale. In quest’ambito, nell’elencazione della Banca d’Italia, rientrano attività quali la prestazione di servizi di informazione commerciale, la consulenza in materia di finanza di impresa, il leasing operativo ed il recupero crediti di terzi.

In sintesi: è consentito a banche e intermediari finanziari, che l’abbiano prevista nell’oggetto sociale quale attività connessa, ma solo come tale e non in via prevalente, né tantomeno esclusiva, svolgere attività di recupero crediti di terzi.



[1] S’aggiunga l’attività di selezione in ingresso e di controllo una volta iscritti, effettuata dall’associazione di categoria UNIREC, che raggruppa un numero ormai altamente rappresentativo di operatori del settore.

[2] L’art.2 c.1 del dm dispone che “Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l’altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: a) locazione finanziaria; b) acquisto di crediti a titolo oneroso; c) credito ai consumatori, così come definito dall’art.121 TUB; d) credito ipotecario; e) prestito su pegno; f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma”.

Per il successivo c.2, non costituiscono attività di concessione di finanziamenti (oltre ai casi di esclusione previsti dalla legge)

a) l’acquisto dei crediti di imposta sul valore aggiunto relativi a cessioni di beni e servizi nei casi previsti dalla normativa vigente e

b) l’acquisto, a titolo definitivo, di crediti da parte di società titolari della licenza per l’attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell’art. 115 del TULPS quando ricorrono le seguenti condizioni:

1) i crediti sono acquistati a fini di recupero e sono ceduti da:

  1. banche o altri intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, i quali li hanno classificati in sofferenza, ovvero
  2. soggetti diversi da quelli indicati al punto i), purché si tratti di crediti vantati nei confronti di debitori che versano in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, secondo quanto accertato dai competenti organi sociali; non rileva, a tal fine, l’esistenza di garanzie reali o personali;

2) i finanziamenti ricevuti da terzi dalla società acquirente non superano l’ammontare complessivo del patrimonio netto;

3) il recupero dei crediti acquistati avviene senza la stipula di nuovi contratti di finanziamento con i debitori ceduti, la novazione di quelli in essere, la modifica delle condizioni contrattuali; non rilevano a tali fini l’estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento”.

L’art. 3 c.2 lett. b) dello stesso dm dispone che, fra le altre forme, non configura operatività nei confronti del pubblico “l’acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo di appartenenza”.


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