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Giurisprudenza

ACF: ritardo nella trasmissione degli ordini di rimborso OICR

3 Novembre 2026

ACF, 21 ottobre 2026, n. 8708 – Pres. Barbuzzi, Rel. Finocchiaro

Di cosa si parla in questo articolo

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) si è pronunciato, con decisione n. 8708 del 21 ottobre 2026 (Pres. Barbuzzi, Rel. Finocchiaro), in tema di responsabilità dell’intermediario per l’inadempimento degli obblighi connessi alla prestazione di un servizio di investimento, con particolare riferimento alla tardiva trasmissione di un ordine di rimborso di quote di OICR.

Nel caso di specie, il ricorrente lamentava il ritardo con cui l’intermediario avrebbe dato corso all’ordine di disinvestimento impartito, lamentando dunque la violazione delle regole di condotta nel disimpegno di attività disciplinate nella parte II del TUF.

L’ACF, in tale contesto, evidenzia come l’intermediario possa essere ritenuto responsabile solo per i ritardi imputabili all’avvio tardivo della procedura di rimborso, mentre non risponde dei ritardi nelle fasi successive, dipendenti da altri soggetti.

La documentazione informativa relativa agli Oicr prevedeva l’obbligo per il collocatore di trasmettere le richieste di rimborso al soggetto incaricato dei pagamenti entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione.

Nel caso di specie, la richiesta di rimborso era pervenuta all’intermediario il 5 marzo 2025 ed è stata trasmessa all’incaricato de pagamenti il 7 marzo 2025. Tale ritardo non era giustificato dalla necessità dell’intermediario di effettuare una verifica rafforzata ai fini antiriciclaggio in quanto realizzata e conclusa il 5 marzo 2025. Il giorno 6 marzo, secondo quanto affermato dall’intermediario, era stato dedicato a non meglio precisate attività istruttorie.

In tema di quantificazione del danno, l’Arbitro ha affermato che questo corrisponde alla differenza tra l’importo che il cliente avrebbe ricevuto in caso di tempestiva trasmissione della richiesta di rimborso e quello effettivamente incassato a seguito del ritardo.

Per individuare la data del rimborso in caso di corretto comportamento dell’intermediario, occorre considerare che gli altri soggetti coinvolti avrebbero mantenuto gli stessi tempi effettivamente impiegati, isolando così il solo ritardo imputabile all’intermediario.

L’Arbitro, valutando complessivamente i rimborsi e considerando sia i casi in cui l’anticipo di un giorno avrebbe determinato un incasso maggiore, sia quelli in cui avrebbe comportato un incasso minore, ha condannato l’intermediario a risarcire il danno, commisurato all’importo che il ricorrente avrebbe percepito in caso di tempestivo adempimento degli obblighi di trasmissione delle richieste di rimborso.

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