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Giurisprudenza

ACF: gli obblighi informativi nel regime execution only

2 Novembre 2026

ACF, 20 Ottobre 2026, n. 8703 – Pres. Barbuzzi, Rel. Santoni

Di cosa si parla in questo articolo

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) si è pronunciato, con decisione n. 8703 del 20 ottobre 2026, in tema di responsabilità dell’intermediario per violazione degli obblighi informativi preventivi nel regime di execution only.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta all’intermediario l’inadempimento degli obblighi di informazione preventiva e di verifica della coerenza dell’investimento rispetto al proprio profilo di investitore. L’operazione oggetto della controversia riguardava l’acquisto di azioni MPS.

L’Arbitro ha rilevato che non risultava agli atti alcuna prova del corretto adempimento degli obblighi informativi, non essendo stato prodotto né il modulo d’ordine relativo all’investimento né altra documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta informazione preventiva del cliente.

Al riguardo, si ricorda che il par. 4 dell’art. 25 MIFID II disciplina il regime di execution only, la cui applicazione è subordinata alla sussistenza di specifiche condizioni:

  • il servizio deve avere a oggetto specifici strumenti finanziari
  • la prestazione del servizio deve avvenire su iniziativa del cliente o potenziale cliente
  • il cliente deve essere stato preventivamente informato circa l’assenza dell’obbligo, per l’impresa di investimento, di valutare l’appropriatezza dello strumento finanziario o servizio prestato
  • l’impresa di investimento deve rispettare gli obblighi in materia di conflitti di interesse di cui all’art. 23 MIFID II.

Nel caso esaminato, il ricorrente non aveva chiesto la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, circostanza che escludeva l’applicazione del regime di adeguatezza. Tuttavia, non avendo l’intermediario fornito al cliente la preventiva informativa circa l’assenza dell’obbligo di valutare l’appropriatezza dell’operazione, non poteva trovare applicazione il regime di execution only. L’intermediario era pertanto tenuto a effettuare la valutazione di appropriatezza dell’investimento.

Alla luce dell’incoerenza dell’operazione rispetto al profilo di rischio dell’investitore e della mancata valutazione di appropriatezza, l’Arbitro ha riconosciuto la responsabilità dell’intermediario, con conseguente obbligo risarcitorio.

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