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Giurisprudenza

ACF: consulenza finanziaria di fatto e responsabilità dell’intermediario

4 Novembre 2026

ACF, 20 ottobre 2026, n. 8704 – Pres. Barbuzzi, Rel. Mincato

Di cosa si parla in questo articolo
ACF

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), con decisione n. 8704 del 20 ottobre 2026 (Pres. Barbuzzi, Rel. Mincato), si è soffermato sul concetto di consulenza finanziaria di fatto, ed in particolare sulla responsabilità dell’intermediario per aver consentito investimenti in strumenti finanziari complessi, non adeguati al profilo di rischio del cliente, e per non aver gestito efficacemente il successivo deterioramento del portafoglio titoli dell’investitore.

Nel caso di specie, il ricorrente era stato qualificato come investitore con una propensione al rischio contenuta, privo di esperienza su strumenti finanziari complessi e con un orizzonte temporale di investimento fino a 60 mesi.

Tra l’investitore e l’intermediario era stato instaurato un rapporto di consulenza attraverso una piattaforma informatica dedicata, nell’ambito del quale l’intermediario aveva allocato le disponibilità del cliente in strumenti finanziari complessi, nonostante gli esiti negativi delle valutazioni di adeguatezza e appropriatezza.

Successivamente, l’intermediario aveva inviato un alert relativo all’incoerenza tra la composizione del portafoglio e l’indicatore di VaR, cui erano seguite perdite rilevanti sulle operazioni effettuate dal cliente.

L’intermediario sosteneva di aver operato in regime di mera esecuzione di ordini. Il cliente, tuttavia, produceva una serie di messaggi dai quali emergeva che il rapporto tra le parti fosse riconducibile, quantomeno, a un’attività di consulenza di fatto, caratterizzata da proposte di investimento inserite direttamente dal consulente sulla piattaforma e successivamente accettate dal cliente.

Dalla documentazione acquisita emergeva che gli investimenti fossero stati effettuati su iniziativa dell’investitore, con un conseguente coinvolgimento dell’intermediario in un’attività di consulenza passiva, avente a oggetto strumenti finanziari individuati dal cliente.

L’ACF ricorda, al riguardo, di aver già evidenziato le criticità delle piattaforme informatiche di questo tipo: non è infatti il cliente a inserire direttamente l’ordine, bensì il consulente a caricare una proposta di investimento formalmente richiesta dall’investitore, senza che venga conservata traccia dell’interlocuzione preliminare tra le parti.

Secondo l’Arbitro, tali piattaforme non solo offrono garanzie limitate per la tutela del cliente, ma risultano anche inidonee a consentire una ricostruzione ex post, con ragionevole certezza, del ruolo effettivamente svolto dal consulente e, di conseguenza, del grado di riconducibilità delle operazioni a un’iniziativa autonoma dell’investitore.

In questo contesto, l’ACF attribuisce particolare rilievo ai messaggi prodotti dal ricorrente, dai quali emergeva che i dettagli degli investimenti erano stati oggetto di confronto con il consulente, il quale non aveva quindi svolto un ruolo meramente recettizio. La documentazione evidenziava, inoltre, che le operazioni erano state condivise e accettate dal cliente, consapevole delle caratteristiche e dei rischi degli strumenti finanziari interessati.

Tale circostanza, tuttavia, non esclude la responsabilità dell’intermediario. Al contrario, conferma il ruolo attivo da questi svolto nel processo decisionale, impedendo di ricondurre le valutazioni relative agli investimenti alla sola iniziativa dell’investitore.

Alla luce di tali considerazioni, l’ACF ha riconosciuto la responsabilità risarcitoria dell’intermediario, pur rilevando il concorso dell’investitore nella causazione del danno, in ragione del ruolo non solo passivo tenuto dallo stesso, il quale risulterebbe aver in ogni caso concorso in misura ritenuta dal Collegio paritaria alla causazione del danno lamentato, determinandosi comunque per la finalizzazione degli investimenti controversi.

In applicazione dell’art. 1227 C.c., l’Arbitro ha pertanto riconosciuto un concorso di responsabilità, condannando l’intermediario a risarcire il 50% della perdita complessivamente subita dal cliente.

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