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Dossier

Utilizzo fraudolento | Carta di credito | Adozione di adeguate misure di sicurezza da parte dell’intermediario

Collegio di Roma, 29 ottobre 2010, n.1202

15 Luglio 2011

 

In relazione alle operazioni di pagamento delle quali sia contestata dal cliente la relativa autorizzazione, l’art. 10, comma 1, del D. Lgs., il quale pone a carico dell’intermediario l’onere di dimostrare che “… l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o altri inconvenienti”, impone all’intermediario non solo l’obbligo di costante aggiornamento tecnico dei presidi di protezione del proprio sistema informatico, ma anche quello di adozione di ogni soluzione idonea a prevenire o ridurre l’uso fraudolento dei sistemi elettronici di pagamento, quale, ad esempio, l’invio al titolare della carta di appositi “sms alert” di conferma di ogni singola operazione o l’adozione di codici di accesso monouso, e costituisce applicazione specifica del generale dovere di esecuzione secondo buona fede di cui all’art. 1375 cod. civ. e dell’art. 1176, comma 2, cod. civ. che impone al debitore della prestazione un obbligo di diligenza qualificato, da commisurarsi alla natura dell’attività esercitata.


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