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Dossier

Home banking | Responsabilità del cliente | Phishing | Concorso colposo della banca

Collegio di Milano, 26 ottobre 2010, n.1165

12 Luglio 2011

 

In caso di operazioni fraudolente di bonifico on-line, preponderante appare la responsabilità del cliente il quale, pur avendo ricevuto un messaggio sul cellulare nel quale si comunicava la revoca del servizio di SMSalert, da lui non disposta, non si sia preoccupato di avvertire la banca dell’intrusione fraudolenta nel sistema informatico affinché potessero essere predisposti blocchi e cautele in ordine alla prevenzione di ulteriori intrusioni fraudolente. Sussiste tuttavia la responsabilità concorrente della banca laddove, all’epoca dello svolgimento dei fatti, al fine di fronteggiare il fenomeno della pirateria informatica, esistevano mezzi più efficienti rispetto a quelli effettivamente in uso presso la banca. In ragione della qualità professionale che le compete, infatti, la banca ha il compito di adottare le protezioni migliori per il proprio sistema informatico e, in ogni caso, ne rimane responsabile per le inefficienze.


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