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Dossier

Mutuo | Estinzione del rapporto | Art. 7 d.l. 7/2007

Collegio di Roma, 08 ottobre 2010, n.1047

8 Luglio 2011

 

Condizione necessaria per l'applicazione dell’art. 7 d.l. 7/2007 – il quale prevede la nullità di «qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l’estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del d. lg. 20 giugno 2005, n. 122, per l’acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante» – è la strumentalità del finanziamento da estinguere rispetto agli scopi previsti dal legislatore.

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