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Dossier

aglia cambiari | Banco di Sicilia e del Banco di Napoli | Normativa sugli assegni circolari

Collegio di Napoli, 11 ottobre 2010, n.1060

8 Luglio 2011

 

L’art. 1, comma 345 ter, legge 23 dicembre 2005 n. 266, il quale prevede che gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto di cui all’art. 84, secondo comma, del regio decreto 21 dicembre 1933 n. 1736, entro il 31 marzo di ogni anno, sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell’Economia e delle Finanze e versati al Fondo di cui all’art. 343 (istituito per indennizzare i risparmiatori che investono nel mercato finanziario vittime di frodi) entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione, restando impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente l’emissione dell’assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo, deve essere estensivamente interpretata nel senso di ritenere esistente un obbligo di versamento al Fondo citato anche dei vaglia cambiari del Banco di Sicilia e del Banco di Napoli non riscossi nel termine di prescrizione previsto per tali titoli, i quali hanno le stesse caratteristiche strutturali e funzionali degli assegni circolari.


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