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Dossier

Onere della prova | Ius variandi | Commissione di massimo scoperto

Collegio di Milano, 01 ottobre 2010, n.1016

8 Luglio 2011

 

Nel caso in cui la banca abbia comunicato l’intervenuta abolizione della commissione di massimo scoperto (oltre che della commissione di mancato utilizzo e di ulteriori spese di gestione) a decorrere dal 28 giugno 2009, contestualmente introducendo, a decorrere dal 1° luglio 2009, la Commissione Disponibilità Fondi (oltre che l’indicazione del Tasso di Utilizzo oltre il Fido), a fronte delle contestazioni da parte della cliente in ordine all’effettivo ricevimento della comunicazione, l’onere probatorio dell’effettiva trasmissione della stessa grava sulla banca. In mancanza della prova della consegna e della ricezione della comunicazione effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 T.U.B. non può che conseguire l’illegittimità dell’introduzione e dell’applicazione della Commissione Disponibilità Fondi e l’applicazione dei conseguenti oneri restitutori da parte della resistente nei confronti della ricorrente.


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