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Dossier

Ius variandi | Contratti bancari in genere | Obbligo di comunicazione

Collegio di Milano, 01 ottobre 2010, n.1010

8 Luglio 2011

 

Al fine del legittimo esercizio dello ius variandi ex art. 118 TUB la parte dell’intermediario, la legge riconosce al cliente la facoltà alternativa di accettare le nuove condizioni o di recedere dal contratto. Tale meccanismo presuppone, tuttavia, che la proposta di modifica unilaterale del contratto sia effettivamente ricevuta dal cliente, trattandosi di dichiarazione recettizia i cui effetti dipendono dal concreto recapito all’indirizzo del destinatario, ai sensi dell’articolo 1335 cod. civ.. Ne consegue che le modifiche unilaterali non conosciute né espressamente approvate dal cliente siano inefficaci nei confronti dello stesso.


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