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Dossier

Responsabilità della banca | Assegno bancario | Pagamento | Non trasferibile

Collegio di Napoli, 28 settembre 2010, n.988

7 Luglio 2011

 

Non è conforme ai canoni di diligenza il comportamento della banca negoziatrice – il cui ruolo, nell’ambito del servizio bancario di pagamento degli assegni, è quello di mero sostituto ex lege della banca trattaria – la quale abbia effettuato il pagamento di un effetto con clausola di non trasferibilità ad un soggetto diverso dal prenditore, legittimato sulla base di una girata chiaramente contra legem, e dunque da considerarsi come non apposta. Di questo grave deficit di diligenza non può che rispondere nei confronti del cliente traente (anche) la banca trattaria, a titolo di inadempimento agli obblighi di corretto pagamento che nascono alla convenzione di assegno, e ciò in applicazione, oltre che della regola dettata dall’art. 43 della legge assegni, anche del più generale principio di cui al combinato disposto degli artt. 1218 e 1228 cod. civ.. Né a conclusioni diverse può giungersi invocando la prassi di considerare la firma apposta per l’incasso dal giratario, non legittimato alla riscossione dell’assegno attesa la presenza della clausola di non trasferibilità, come mera attestazione per conoscenza e garanzia. Tale richiamata prassi, infatti, è di assai dubbia legittimità – anche perché finalizzata ad eludere un preciso divieto di pagare il titolo ad un soggetto diverso dal prenditore – e dunque non vale a scriminare il comportamento dell’intermediario che esegue il pagamento a favore di un soggetto che resta un non legittimato.


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