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Dossier

Mutuo | Surrogazione | Responsabilità precontrattuale | Circostanze rilevanti

Collegio di Milano, 23 settembre 2010, n.968

6 Luglio 2011

 

Il comportamento dell’intermediario viola il legittimo affidamento del richiedente relativamente al perfezionamento dell’atto di surroga del mutuo laddove: a) l’erogazione del finanziamento era stata deliberata dall’intermediario già nell’aprile del 2009; b) successivamente, era stato fissato un primo appuntamento con il notaio per la stipula il 28 maggio 2009, poi annullato per incompletezza della documentazione; c) aveva fatto seguito la fissazione di un secondo appuntamento il 18 giugno 2009, differito solo un’ora prima dell’appuntamento medesimo a mezzo comunicazione telefonica al richiedente adducendo l’incompletezza della documentazione e, nella specie, la mancata predisposizione della minuta del contratto; d) pur a fronte di una richiesta in tal senso formulata dal richiedente in data 4 agosto 2009, l’intermediario non fissava una seconda data per la stipula della surroga nella seconda metà del mese di agosto in ragione del periodo di ferie “da parte di alcuni dei soggetti coinvolti, ma anche, e soprattutto, degli studi notarili”; e) solo due giorni prima dalla seconda data fissata per la stipula, al richiedente era stato fatto aprire presso l’intermediario un contratto di conto corrente “a servizio” del mutuo, circostanza questa idonea a rafforzare il convincimento del richiedente medesimo di essere ormai in procinto di perfezionare la surroga.


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