Le modifiche della convenzione fra banca ed ente associativo che incidano sulle pattuizioni regolanti il contratto di conto corrente individuale stipulato dal cliente e assoggettato alla predetta convenzione, laddove risulti l'estraneità l’estraneità del cliente al titolo convenzionale per mancato richiamo o rinvio nel contratto individuale, non possono ritenersi per ciò solo applicabili a quest’ultimo. Siffatte modifiche rappresentano, per l’iscritto che sia rimasto terzo rispetto all’accordo nel senso dianzi chiarito, una modifica di carattere unilaterale che la banca è titolata ad applicare solo al ricorrere dei presupposti (giustificato motivo) e nel rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 118 TUB.
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