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Dossier

Centrale dei rischi | Segnalazioni | Assicurazione | Indennizzo assicurativo

Collegio di Milano, 13 settembre 2010, n.926

6 Luglio 2011

 

Nel caso in cui l’assicurazione sia stata stipulata dalla mutuataria per conto dell’intermediario che l’aveva richiesta a garanzia del suo credito per il mutuo a lei concesso, l’intermediario in qualità di assicurato ha il dovere di adoperarsi per ottenere dall’assicuratore il pagamento dell’indennizzo assicurativo. Il pagamento dell’indennizzo, infatti, è destinato a compensarsi con il debito del contraente, per cui l’esercizio del corrispondente diritto da parte dell’assicurato costituisce un dovere nei confronti del contraente, dalla cui inosservanza può derivare, nel rapporto interno, la liberazione del contraente dall’obbligazione a suo carico secondo le comuni regole dell’inadempimento contrattuale. Ne consegue che l’intermediario, beneficiario di un’assicurazione stipulata a suo favore dal cliente, il quale dopo che sia intervenuto un provvedimento giudiziario che disponga la sospensione degli addebiti a carico del cliente, segnali quest’ultimo alla Centrale Rischi per il ritardo nell’adempimento, si rende colpevole di un comportamento illegittimo, al quale è tenuto a porre rimedio.


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