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Dossier

Mutuo | Surrogazione | Ritardi | Art. 2 d.l. n. 185/2008 | Principi di buona fede e correttezza

Collegio di Napoli, 27 luglio 2010, n.810

1 Luglio 2011

 

Al fine di fornire indicazioni utili a favorire i rapporti con la clientela, si evidenzia che risulta contrario ai principi generali in materia di buona fede e correttezza (nella fase esecutiva del rapporto) il comportamento della banca che, non trasmettendo al cliente il conto estintivo né fornendo un’adeguata informazione allo stesso, non definisca con sollecitudine, anche nei casi in cui non sussistano i limiti temporali previsti dal d.l. n. 185/2008 e le relative sanzioni in caso di ritardo, le pratiche di portabilità dei mutui fondiari, tenuto anche conto della rilevanza degli obblighi informativi gravanti sulle banche al fine di rendere agevole ed effettivo l’accesso della clientela all’istituto della portabilità (anche nelle ipotesi che non rientrino a rigore nel quadro normativo appena richiamato).


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