WEBINAR / 18 Giugno
Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali


Strumenti di monitoraggio e mitigazione

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/05


WEBINAR / 18 Giugno
Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali
www.dirittobancario.it
Dossier

Libretti di deposito | Termine di prescrizione | Diritto di credito | Depositi bancario

Collegio di Milano, 16 luglio 2010, n.747

29 Giugno 2011

 

La prescrizione del diritto alla restituzione delle somme depositate nel deposito bancario inizia a decorrere non già dalla data della richiesta di restituzione e neppure da quella del rifiuto della banca, ma dal giorno in cui il depositante poteva richiedere la restituzione, ossia o dal giorno stesso della costituzione del rapporto ovvero da quello dell'ultima operazione compiuta, se il rapporto si sia sviluppato attraverso accreditamenti e prelevamenti. Ciò in quanto, essendo il diritto alla restituzione un diritto di credito nel quale si è convertito il diritto di proprietà del depositante, il mancato esercizio di siffatto diritto dà luogo immediatamente a quello stato di inerzia che è il presupposto della prescrizione; la condizione necessaria e sufficiente affinché decorra il termine di prescrizione infatti è che il titolare, pur potendo, non eserciti il diritto. Nel caso del deposito a risparmio, il diritto alla restituzione nasce per effetto della conversione del diritto di proprietà in diritto di credito il cui mancato esercizio integra quello stato d’inerzia che costituisce il presupposto della prescrizione.


WEBINAR / 12 Giugno
La gestione delle successioni ereditarie in banca


Orientamenti ABF e giurisprudenziali, novità della Riforma fiscale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 27/05


WEBINAR / 18 Giugno
Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali


Strumenti di monitoraggio e mitigazione

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/05