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Dossier

Responsabilità della banca | Assegno bancario | Non trasferibile | Pagamento a soggetto non legittimato

Collegio di Roma, 31 maggio 2010, n.474

29 Giugno 2011

 

Premesso che colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento, la banca che abbia effettuato il pagamento in favore di chi non era legittimato non è liberata dalla originaria obbligazione finché non paghi al prenditore esattamente individuato, e ciò a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione dello stesso prenditore. Ne consegue che la responsabilità della banca sussiste nei confronti dell’effettivo beneficiario indicato dal traente sull’assegno, non già verso il traente medesimo. Una responsabilità nei confronti di quest’ultimo potrebbe configurarsi solo qualora il traente fosse stato chiamato dall’effettivo beneficiario insoddisfatto a un secondo pagamento.


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