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Dossier

Arbitro Bancario Finanziario | Centrale dei rischi | Illegittima segnalazione

Collegio di Napoli, 28 maggio 2010, n.458

29 Giugno 2011

 

Non può essere esaminata la domanda promossa dal ricorrente, che abbia ad oggetto la cancellazione del proprio nominativo dall’archivio della Centrale Rischi ed il relativo risarcimento dei danni per illegittima segnalazione, laddove la controversia sottoposta all’Arbitro Bancario Finanziario risulti già sottoposta all’Autorità giudiziaria (nel caso di specie, a fronte dell’inadempimento dell’intermediario all’obbligo di procedere con tempestività alla cancellazione delle segnalazioni in Centrale dei Rischi, al verificarsi di fatti estintivi del debito insoluto, la ricorrente adiva in via d’urgenza l’Autorità giudiziaria proponendo ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti della resistente, chiedendo al Tribunale di ordinare all’intermediario «l’immediata cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale dei Rischi»).


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