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Dossier

Credito al consumo | Polizza assicurativa accessoria | Rilevanza ai fini del calcolo del TAEG

Collegio di Milano, 26 maggio 2010, n.441

29 Giugno 2011

 

In presenza di un contratto di finanziamento credito con stipula di una polizza assicurativa accessoria, laddove, secondo quanto risulta infatti dalla documentazione contrattuale prodotta (e, in particolare, sia dal contratto di finanziamento sottoscritto dalla ricorrente, sia dalle Condizioni generali di prestito personale, sia dalle Condizioni generali di assicurazione, sia ancora dalla Sintesi delle condizioni polizza), l’adesione al programma assicurativo abbia natura facoltativa, come sottolineato in più punti e con l’esplicita precisazione che la decisione di aderire o meno al programma assicurativo non condiziona la decisione di concedere il prestito, deve ritenersi corretto il comportamento dell’intermediario il quale non abbia inserito i costi connessi al tale polizza nel calcolo del TAEG applicato al contratto di prestito personale. Tali spese di assicurazione, infatti, costituendo il premio assicurativo pattuito nell’ambito di un contratto di assicurazione meramente facoltativo, non devono essere fatti rientrare nel computo degli interessi applicati al finanziamento erogato dall’intermediario.


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