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Dossier

Clausole contrattuali | Bancomat e carte di debito | Utilizzo fraudolento | Vessatorietà

Collegio di Roma, 02 luglio 2010, n.665

24 Giugno 2011

 

La clausola del contratto di rilascio dello specifico strumento di pagamento con cui si stabilisce che “il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o dall’uso illecito della Carta o del P.I.N.” e che “in caso di smarrimento o sottrazione della Carta o del P.I.N., il Titolare è responsabile per le perdite derivanti da eventuali prelievi fraudolenti, entro i limiti dei massimali concordati nel presente contratto (…)”, deve ritenersi vessatoria ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 33, comma 2, lettera b) del codice del consumo (d. lgs. n. 206/2005), secondo cui “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di (…); b) escludere o limitare le azioni o i diritti dei consumatori nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”. Detta clausola, in quanto vessatoria, deve ritenersi nulla e, quindi, inopponibile al consumatore.


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