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Dossier

Limiti | Carta di credito | Ordine di pagamento | Obblighi di controllo dell’intermediario

Collegio di Milano, 09 luglio 2010, n.720

23 Giugno 2011

 

Nel caso in cui il titolare di una carta telefonica prepagata abbia concordato con il proprio gestore di telefonia mobile l’applicazione per un anno di una tariffa agevolata a cui sia collegato l’acquisto rateale di un telefono cellulare con addebiti tramite carta di credito sul conto corrente, deve ritenersi priva di censure la condotta della banca che, a fronte di una regolare richiesta pervenuta dal fornitore del servizio, provveda al pagamento, posto che la medesima non ha alcun obbligo (né alcuna possibilità) di sindacare se l’importo di cui si chiede il pagamento sia conforme a quanto pattuito tra il cliente e il fornitore del bene o del servizio. Una simile situazione presuppone infatti che “a monte” dell’ordine di pagamento sia stato concluso un contratto tra il titolare della carta e la società fornitrice del servizio, rapporto rispetto al quale l’intermediario risulta assolutamente estraneo, limitandosi il suo ruolo a quello di mero esecutore del pagamento secondo la volontà che sia stata espressa dal cliente.


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