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Dossier

Danno risarcibile | Centrale dei rischi | Segnalazioni illegittime | Criteri di quantificazione

Collegio di Roma, 24 giugno 2010, n.613

23 Giugno 2011

 

Nel caso in cui il ricorrente deduca l’erronea segnalazione in Centrale Rischi del proprio nominativo anziché di quello dell’effettivo cattivo pagatore, proprio omonimo e nato nello stesso giorno ma in un luogo diverso, il risarcimento del danno – indicata in € 272 la differenza tra l’ultima rata pagata alla Banca originaria mutuante e la prima rata versata, a decorrere dal febbraio 2010, alla banca subentrata nel rapporto di finanziamento – può essere quantificato moltiplicando detto importo di € 272 per n. 6 mesi di ritardo dell’operazione di surroga (€ 272 x 6 = € 1.632), posto che questa richiede, di regola, un paio di mesi per essere espletata (tanto più che il periodo indicato dal ricorrente si colloca a cavallo del periodo delle ferie estive del 2009). Vanno inoltre riconosciuti il danno morale (disagio psicologico, lesione della reputazione) e le spese affrontate per attivarsi nei riguardi della banca a seguito della scoperta della segnalazione avvenuta per errore.


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