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Gestione di informazioni privilegiate: il nuovo regime MAR


Le novità del Listing Act e i nuovi standard europei

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Gestione di informazioni privilegiate: il nuovo regime MAR
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Dossier

Competenza | Arbitro Bancario Finanziario | Centrale dei rischi | Segnalazioni illegittime

Collegio di Roma, 24 giugno 2010, n.613

23 Giugno 2011

 

Non vi è alcuna ragione sistematica che induca a restringere la cognizione dell’ABF ai soli casi di responsabilità contrattuale delle banche nei confronti dei clienti e ad escluderne per converso le fattispecie di responsabilità extracontrattuale come quella che qui ci occupa. La definizione di “cliente” dettata dalla citata normativa, infatti, è funzionale alla delimitazione della categoria socioeconomica di appartenenza dei soggetti che entrano in contatto (contrattualmente o per via extracontrattuale) con le banche in relazione al compimento, da parte di queste ultime, di atti tipicamente corrispondenti, quanto al loro contenuto, alla prestazione di servizi bancari, ovvero strumentali e accessori, anche qui secondo una valutazione di tipicità, alla prestazione di servizi ed operazioni bancari (nel caso di specie, il ricorrente aveva dedotto l’erronea segnalazione in Centrale Rischi del proprio nominativo anziché di quello dell’effettivo cattivo pagatore, proprio omonimo e nato nello stesso giorno ma in un luogo diverso).


WEBINAR / 18 Giugno
Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali


Strumenti di monitoraggio e mitigazione

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La digitalizzazione dei contratti e delle firme


Problematiche attuali e casistiche rilevanti

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