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Dossier

Mutuo | Istruttoria | Responsabilità precontrattuale

Collegio di Roma, 17 giugno 2010, n.547

22 Giugno 2011

 

Risponde a titolo di responsabilità precontrattuale, per aver ingenerato la ragionevole aspettativa da parte del cliente di poter ottenere il finanziamento, la banca che abbia esageratamente prolungato l’istruttoria della pratica del mutuo e che abbia fornito al cliente ripetute rassicurazioni a mezzo il proprio direttore di filiale, il quale: a) aveva convinto il cliente ad innalzare la sua richiesta di finanziamento da € 180.000,00 a € 190.000,00 allo scopo di coprire l’affidamento di cassa per € 10.000,00; b) aveva ampliato i margini del fido concesso ai genitori del cliente, sapendo che lo stesso si era rivolto loro per ottenere, nell’attesa del finanziamento, la liquidità necessaria all’avviamento della propria attività d’impresa (quota del 25% di una gelateria); c) aveva fatto periziare l’abitazione del cliente su cui sarebbe stato iscritto il mutuo ipotecario; d) aveva assistito alla telefonata del cliente col notaio, finalizzata alla redazione del contratto di mutuo ipotecario.

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