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Gestione di informazioni privilegiate: il nuovo regime MAR


Le novità del Listing Act e i nuovi standard europei

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Dossier

Responsabilità della banca | Frodi informatiche | Circostanze rilevanti | Phishing | Banca on line

Collegio di Roma, 17 giugno 2010, n.544

22 Giugno 2011

 

Nel caso di c.d. phishing (abusi perpetrati attraverso il furto di identità telematica mediante l’appropriazione fraudolenta di codici e password che nella rete identificano un dato soggetto, allo scopo di conseguire illecite utilità in suo danno), deve escludersi la colpa grave della banca (art. 1176, comma 2, c.c.) laddove: abbia offerto al correntista una protezione superiore, e questi l’ha rifiutata; si sia prontamente attivata, una volta avuta notizia degli abusi, giungendo a recuperare le somme che risultavano bonificate il giorno prima della denunzia (il che induce a credere che, se pure il bonifico fosse stato denunziato tempestivamente, anche quelle somme sarebbero state riaccreditate); risulti che la banca del beneficiario, su segnalazione della banca resistente, abbia bloccato sul c/c del suo correntista un importo corrispondente a quello abusivamente bonificato, al chiaro scopo di facilitare il recupero del detto importo da parte del correntista.


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Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali


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La digitalizzazione dei contratti e delle firme


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