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Dossier

Trasparenza | Commissioni | Richiesta di copia dei documenti relativi ai rapporti bancari | Fogli informativi

Collegio di Roma, 11 giugno 2010, n.515

22 Giugno 2011

 

Il corretto adempimento dell’obbligo di precisare, al momento del rilascio delle copia dei documenti relativi ai rapporti bancari richieste dal cliente ex art. 119, comma 4, d.lgs. 385/93, il presumibile importo delle relative spese (Istr. Vigilanza per le Banche – XIII Agg., Titolo X, Cap. I, § 4), non può dirsi soddisfatto a mezzo la messa a disposizione dei “fogli informativi” e dei dati in essi contenuti. Le condizioni economiche sono infatti riportate in tali documenti in modo astratto, indicando la misura “massima”, se a favore della banca e quella “minima”, se a favore del cliente (Istr. Vigilanza , cit., Titolo X, Cap. I, § 3.1, nota 1): la loro finalità informativa, nel primo caso, è quindi diversa e più limitata di quella propria dell’adempimento prescritto dal comma 4, dell’art. 119, d.lgs. 385/93, avendo come obbiettivo (non già quello di comunicare preventivamente l’onere economico del servizio o dell’operazione richiesti, ma) quello di rendere edotto il cliente dell’ammontare “massimo” dei costi che potrebbero essergli addebitati: è veramente singolare (e comunque contrario ai principi di trasparenza e correttezza) che tale peculiarità non sia stata evidenziata dalla resistente.


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