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Dossier

Home banking | Responsabilità del cliente | Frode informatica | Circostanze rilevanti

Collegio di Milano, 11 giugno 2010, n.512

22 Giugno 2011

 

Con riferimento al servizio di home banking deve ravvisa un comportamento negligente della cliente laddove: 1) già prima della operazione fraudolenta conosceva di una possibile intrusione di un hacker nel proprio computer; 2) ciononostante, non provvedeva ad avvertire la banca con la modalità prevista dal contratto, ove era stabilito che "in caso di furto o smarrimento dei codici di accesso, il cliente è tenuto a telefonare tempestivamente al numero verde dei servizi on-line all’uopo indicato nel sito web della banca, comunicando le informazioni che l’operatore richiederà per poter procedere al blocco dell’operatività sui singoli rapporti”; 3) provvedeva, invece, ad inviare una e-mail con la quale chiedeva se potesse “esser[e] utile sapere che mi arrivano mail di questo genere (che non credo siano attendibili)”, con modalità, quindi, difformi da quelle previste dal contratto; 4) tale mail risultava altresì tardiva di ben 20 giorni rispetto all’intrusione e, per giunta, indirizzata non alla banca ma al promotore finanziario; 4) infine, al momento dell’operazione fraudolenta, a distanza quindi di oltre tre mesi dalla prima intrusione dell’hacker, la cliente non aveva ulteriormente sollecitato in alcun modo la banca ad un controllo di sicurezza, né aveva chiesto risposte alla sua suddetta mail.


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