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Dossier

Mutuo | Surrogazione | Legittimazione passiva | Ritardo | Risarcimento | Art.2 D.l 1 luglio 2009

Collegio di Napoli, 03 novembre 2010, n.1235

22 Giugno 2011

 

Nel procedimento di surroga del mutuo prevista dall’art.2 del D.l 1 luglio 2009, convertito nella l.n.102 del 2009, la richiesta di risarcimento danni per i ritardi verificatesi va rivolta direttamente alla banca originaria, che poi può successivamente rivolgersi alla surrogante, nel caso che il ritardo sia imputabile a quest’ultima. L’inapplicabilità del regime peculiare previsto da tale normativa non esclude in ogni caso una possibile richiesta da parte dell’interessato del risarcimento del danno sulla base degli ordinari criteri generali.


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