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Dossier

Contratti bancari in generale | Normativa antiriciclaggio | Conservazione dei dati personali

Collegio di Roma, 10 novembre 2010, n.1284

13 Giugno 2011

In base alle disposizioni del D.Lgs.21 novembre 2007, n.231 (Legge antiriciclaggio), le banche sono tenute a conservare i dati identificativi della clientela per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo (art.36, comma 1, lettera a). Ne consegue che, con riferimento ai dati personali forniti dal cliente alla banca al momento dell’apertura dei rapporti continuativi, laddove la data più recente di chiusura di rapporti dello stesso cliente con la banca risulta essere quella del 20 marzo 2006, legittimamente la banca stessa conserva i predetti dati identificativi, in ottemperanza agli obblighi di conservazione dei dati identificativi della clientela prescritti dalla legge.


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Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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