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Dossier

Onere probatorio | Centrale rischi finanziari private | Obbligo di preavviso | Data di spedizione

Collegio di Roma, 10 novembre 2010, n.1275

13 Giugno 2011

In materia di segnalazione in Centrali Rischi private, l'art. 4, comma 7, del Codice deontologico, laddove prevede che “i dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato”, comporta la necessità di acquisire elementi di prova circa la data di spedizione del preavviso per le importanti conseguenze ad essa correlate e l’esigenza, quindi, di adottare forme di spedizione, quali la lettera raccomandata (o altre equivalenti), che consentano di dare certezza non solo alla data di ricevimento del preavviso, ma anche a quella di spedizione.


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